n. 2/2014

Sito: moodle.adaptland.it
Corso: Diritto delle Relazioni Industriali
Libro: n. 2/2014
Stampato da: Utente ospite
Data: domenica, 24 novembre 2024, 05:58

INDICE


Ricerche: Il cantiere aperto delle relazioni sindacali


FRANCO CARINCI Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale: dal titolo III dello Statuto dei lavoratori al Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014
[abstract] [full text]

ROBERTO PESSI La democrazia sindacale tra legge ed autonomia collettiva
[abstract]

PASQUALE PASSALACQUA Il modello del sindacato comparativamente più rappresentativo nell’evoluzione delle relazioni sindacali
[abstract]


Relazioni industriali e Risorse umane

LUCIA D’ARCANGELO Ruolo e funzioni della contrattazione territoriale nelle tutele per il lavoro
[abstract]

STEFANO BINI Quali relazioni industriali nell’epoca della globalizzazione?
[abstract]


Osservatorio di giurisprudenza italiana

MARIA CARMELA AMORIGI Ancora sulla disciplina del contratto a progetto (nota a App. Brescia 16 ottobre 2013, n. 443)

MARCO NOVELLA I rapporti tra certificazione del contratto di lavoro e sindacato giudiziale. Il contributo del Tribunale di Milano (nota a Trib. Milano 8 aprile 2013 e Trib. Milano 5 marzo 2013)

CINZIA GAMBA Il procedimento di impugnazione dei licenziamenti ex l. 28 giugno 2012, n. 92: il Tribunale di Milano rimette alla Corte costituzionale la questione relativa all’obbligo di astensione del giudice (nota a Trib. Milano ordinanza 15-27 gennaio 2014)


Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione collettiva

STEFANO MALANDRINI Contrattazione territoriale e mercato del lavoro

MARCO LAI L’accordo sul sostegno al reddito nel settore degli studi professionali
[full text]

ROBERTO RESPINTI Collaborazioni a progetto e riforma Fornero. Nuove opportunità per le relazioni industriali e la contrattazione collettiva fra certezza delle regole e sussidiarietà

ANDREA ASNAGHI La procedura di rilascio del DURC in presenza di crediti verso la pubblica amministrazione


Osservatorio di giurisprudenza e politiche comunitarie del lavoro

CARMINE SANTORO La Corte di giustizia ritiene legittima la disciplina italiana sul trasferimento di “ramo” di azienda (nota a C. giust. 6 marzo 2014, C-458/12)


Osservatorio internazionale e comparato

ANTONIO OJEDA AVILÉS Spagna – La priorità legale del contratto aziendale. Un contesto mancante nel continente europeo
[full text]

JUAN RASO DELGUE Uruguay – La rappresentatività del sindacato minoritario




Franco Carinci Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale (dal titolo III dello Statuto dei lavoratori al Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014)


L’A. ripercorre le tappe più significative del diritto sindacale dal dopoguerra ad oggi, nel tentativo di evidenziare il processo che ha condotto al Testo Unico del 10 gennaio 2014. Prendendo le mosse dall’inattuazione dell’art. 39 Cost., l’A. esamina criticamente il modello statutario degli artt. 14 e 19; la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; la privatizzazione del pubblico impiego; il protocollo del 23 luglio 1993 ed il successivo protocollo del 1o dicembre del medesimo anno. Il “cammino” del diritto sindacale prosegue con la stagione referendaria che conduce all’abrogazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 29/1993 e alla manipolazione dell’art. 19 Stat. lav., legittimata dalla Corte costituzionale. Si giunge alla crisi dell’unità sindacale con l’accordo del 29 gennaio 2009, ricostruita a partire dall’accordo del 28 giugno 2011 e nuovamente rimessa in questione con il c.d. caso Fiat e l’art. 8 del d.l. n. 138/2011. Il nuovo atto “ricostruttivo” sarebbe arrivato con il protocollo del 31 maggio 2013, che deve però confrontarsi con la riscrittura dell’art. 19 Stat. lav. ad opera della Corte costituzionale. Ripercorso il travagliato processo che ha condotto al Testo Unico del 2014, l’A. ne analizza il contenuto, che lascia aperti molti interrogativi. La sua eventuale bocciatura nella consultazione promossa dalla Cgil potrebbe costringere tale confederazione al recesso, facendo così venire meno lo stesso presupposto del sistema ivi configurato, cioè il concerto unitario delle tre confederazioni sindacali.

Franco Carinci From Title III of the Workers’ Statute to the Consolidated Act on Representation of 10 January 2014: The Long and Winding Road of Union Representation in Italy (Article in Italian)

Taking as a starting point the post-war period, the paper retraces the most significant stages during which trade union rights were established, examining the run-up to the Consolidated Law of 10 January 2014. A critical examination is provided of the following measures, taking as a starting point the failure to implement Article 39 of the Italian Constitution: the statutory provisions laid down in Articles 14 and 19, those regulating the strikes in the essential public services, the privatization of the public sector, and the Protocols of 23 July and 1 December issued in 1993. A series of referenda repealing Article 47 of Law Decree No. 29/1993 and amending Article 19 of the Workers’ Statute followed, which added to the approval process of trade union rights and were upheld by a Constitutional Court ruling. Trade union unity was undermined by the conclusion of the Inter-confederal Agreement of 28 June 2011, restored by the Agreement of 29 January 2009, and then again called into question by the Fiat case and Article 8 of Legislative Decree No. 183/2011. This unity could have been benefitted from the provisions laid down in the Protocol of 31 May 2013, yet its effects were mitigated by the intervention of the Constitutional Court, which reviewed Article 19 of the Workers’ Statute. The paper proceeds to describe the troubled process which accompanied the introduction of the 2014 Consolidated Act, the contents of which still leave many questions unsolved. The paper concludes by warning that rejecting the 2014 Consolidated Act during the consultation process might result in the withdrawal of CGIL, thus undermining the attempt to unify the three main union confederations.

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Roberto Pessi La democrazia sindacale tra legge ed autonomia collettiva


Il tema della regolamentazione legale dell’autonomia collettiva e della rappresentanza sindacale ha trovato una rinnovata attualità a seguito della sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale e della manifestata volontà delle forze politiche di approvare una legge sulla democrazia sindacale. La necessità di tale legge sembra però essere venuta meno con l’approvazione degli accordi interconfederali unitari del 31 maggio 2013 e del 10 gennaio 2014, i quali sono espressione di un sistema maturo, in grado di generare in autonomia un modello di democrazia industriale organico ed auto concluso, fondato sul reciproco riconoscimento delle parti sociali. Un intervento del legislatore che anche operasse una semplice ricezione degli accordi in questione si tradurrebbe in un’ingessatura delle fisiologiche dinamiche dell’autonomia collettiva, potendo peraltro essere foriero di contrasti fra le confederazioni, laddove non tutte vi sono favorevoli. Questa prospettiva lascia aperto il tema del rapporto RSA-RSU, che però potrebbe essere risolto con il ripristino della lett. a dell’art. 19 della l. n. 300/1970, che ha il pregio di distinguere una disciplina legale (semplice, aperta, generale e che può operare come “paracadute” in caso di nuove tensioni tra i sindacati o nel sistema di relazioni collettive) da quella prodotta dall’ordinamento sindacale, a conferma della sua autonomia originaria.


Roberto Pessi Union Democracy: Legislation and Collective Autonomy (Article in Italian)

The regulation of collective bargaining and union representation has been given fresh momentum following Ruling No. 231/2013 of the Constitutional Court and as a result of the emerging attitude of policy makers, who are seemingly committed to enforce a provision on union democracy. Subsequent to the conclusion of the Inter-confederal Agreements of 31 May 2013 and 10 January 2014, the enactment of the foregoing provision is no longer considered a matter of urgency. This is because the two agreements provide for a more consolidated system and a clearly laid out model of industrial democracy, based on the mutual recognition of the social partners. For this reason, even the smallest intervention on the part of lawmakers to ratify the interconfederal agreements referred to earlier might hamper the collective bargaining process, fuelling arguments between confederations in case of disagreement. In addition, the relationship between the entities entrusted with functions of company union representation (RSA) and unitary union representation (RSU) remains unclear. In this connection, restoring let. a of Article 19 of Legislative Decree 300/1970 would help maintain a distinction between statutory provisions (i.e. clear-cut and general rules intended to diffuse tensions among unions and forms of collective relations, more generally) and the agreements resulting from traditional trade union autonomy.

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Pasquale Passalacqua Il modello del sindacato comparativamente più rappresentativo nell’evoluzione delle relazioni sindacali


Il saggio prende le mosse dagli ultimi noti eventi (il protocollo del maggio 2013, la sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013 e, più di recente, il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014) che hanno interessato il tema della rappresentatività sindacale in Italia, al fine di desumerne possibili effetti e linee di sviluppo in relazione al modello del sindacato comparativamente più rappresentativo, che continua a essere diffusamente utilizzato dal legislatore. In una tale prospettiva di indagine, l’autore ripercorre alcune delle questioni ritenute più direttamente legate alla tenuta sistemica del parametro, come quella relativa alla sua compatibilità costituzionale, nonché alla sua decifrabilità, come quella dei criteri di selezione degli agenti contrattuali. Successivamente le acquisizioni su questo ultimo profilo vengono poste in parte a vaglio critico e al contempo si propone di utilizzare i criteri dettati dal protocollo del 2013 in tema di misurazione della rappresentatività a fini contrattuali anche per decodificare il modello del sindacato comparativamente più rappresentativo. Infine, l’A. svolge alcune considerazioni de iure condendo con riguardo al possibile ruolo del parametro nella prospettiva di una riscrittura delle regole sulla titolarità dei diritti sindacali in azienda da parte del legislatore, attribuendo la suddetta titolarità alle sigle sindacali in possesso di rappresentatività comparata a livello aziendale.


Pasquale Passalacqua The Evolution of Italian Employment Relations and the Issue of the “comparatively” Most Representative Trade Unions (Article in Italian)

This paper considers some recent provisions on union representation in Italy (i.e. the Protocol of May 2013, the Constitutional Court judgment No. 231/2013 and, more recently, the Consolidated Act on representation of 10 January 2014). An investigation into the model used to identify the “comparatively” most representative trade unions, which is still widely used today, is taken in order to pinpoint potential effects and further lines of development. Particular attention is paid to some aspects which are said to be most related to the effectiveness of this criterion, for instance its compliance with the Italian Constitution and some other implications (e.g. the definition of the bargaining parties). A critical perspective is employed to analyze the main findings, while a proposal is put forward to adopt the criteria laid down by the 2013 Protocol to measure union “representativeness” for bargaining purposes. Finally, some concluding remarks are provided on how this representation model can help law-makers rethink the rules on trade union rights at company level.

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Lucia D’Arcangelo Ruolo e funzioni della contrattazione territoriale nelle tutele per il lavoro


Il saggio muove dalla constatazione della inadeguatezza del sistema attuale di relazioni industriali ad affrontare la condizione economica e sociale in cui versa il nostro Paese, caratterizzato storicamente da un dualismo produttivo e occupazionale che determina forti differenze sul piano della qualità di vita e di lavoro e propone una riflessione sul ruolo che può svolgere in questa prospettiva la contrattazione collettiva decentrata di livello territoriale al fine di contribuire a promuoverne sia la crescita sia forme adeguate di tutela sociale. Attraverso una esegesi dell’art. 8 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in l. 14 settembre 2011, n. 148), l’analisi si sofferma sulle diverse ipotesi nelle quali la contrattazione territoriale, quando è sostenuta da una legislazione di prossimità “controllata”, può incidere sulla disciplina dei rapporti di lavoro, con riferimento alla flessibilità sia in entrata che in uscita. L’indagine pone in evidenza anche la funzione sociale della contrattazione territoriale e il rilievo, tutt’altro che secondario, del ruolo che essa può svolgere nella individuazione di modelli regolativi di protezione del reddito che siano soprattutto volti a favorire le possibilità di reimpiego dei lavoratori, nell’ottica del coordinamento tra politiche passive e attive.


Lucia D’Arcangelo Workers’ Protection: Roles and Functions of Decentralised Bargaining (Article in Italian)

This paper starts by acknowledging the inadequacy of the Italian system of industrial relations to address the current economic and social difficulties. Historically, this state of play originates from the dualism between production processes and employment practices that determines significant differences in the quality of life and work. The paper proceeds with a reflection on the role of local-level bargaining in promoting growth and appropriate forms of social protection. Through an investigation of Article 8 of Legislative Decree No. 138 of 13 August 2011 – subsequently converted into Act No. 148 of 14 September 2011 – the analysis then moves to more practical issues. In this sense, numerous examples are provided of how collective bargaining carried out at territorial level affects the regulation of the employment relationships (e.g. hiring and firing procedures) when supported by more flexible local provisions. The social function of decentralized bargaining is also underlined, as is its possible contribution in identifying sound regulatory models of income protection intended to facilitate workers’ re-entry to the labour market, also through a better combination of active and passive policies.


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Stefano Bini Quali relazioni industriali nell’epoca della globalizzazione?


L’A. propone un percorso di ragionamento attorno agli attuali profili degli assetti regolativi delle relazioni industriali italiane. Le presenti riflessioni assumono quale propria finalità quella di porre in luce la dimensione problematica delle più recenti questioni sindacali in materia di rappresentanza e rappresentatività, riservando una particolare attenzione alle prospettive evolutive future. L’autore sostiene e difende la tesi secondo la quale è avvertita la necessità di addivenire, in tempi non troppo dilatati, ad una regolazione legislativa in materia, fondata sul maturo recepimento e sulla necessaria specificazione dei contenuti elaborati dall’autonomia privata collettiva con gli accordi interconfederali di recente sottoscrizione. Prendendo le mosse dalla “lettura” ragionata delle dinamiche della contrattazione collettiva e, più nel dettaglio, del sistema degli accordi interconfederali del 2011 e del 2013, nonché della pronuncia della C. cost. n. 231/2013 e del Testo Unico del 10 gennaio 2014 – ultimo atto di un tortuoso percorso di regolamentazione da parte dell’autonomia privata collettiva – l’autore evidenzia la cardinale importanza che riveste il superamento di quella che viene definita come “fase giudiziale” del diritto sindacale. Nel ragionamento proposto si riflette, attraverso il meditato richiamo della più autorevole produzione dottrinale, sull’opportunità di favorire l’elaborazione di soluzioni normative capaci di restituire certezza al sistema di relazioni industriali italiane. L’approdo delle considerazioni articolate nel presente contributo riconosce che l’intervento del legislatore rappresenterebbe lo strumento essenziale, ai fini del conferimento della indispensabile certezza al sistema delle relazioni industriali del nuovo millennio, chiamate a misurarsi quotidianamente con le sfide competitive incessantemente poste dai processi di globalizzazione dei mercati. Alla domanda “quale regolamentazione delle relazioni industriali in un contesto globale ad elevata competitività?”, l’autore risponde con riflessioni sistematiche e conclusive, tese a porre in evidenza come le questioni aperte in materia di rappresentanza siano necessariamente da considerarsi in un contesto di internazionalizzazione dei mercati e dell’economia, in nuovi più ampi orizzonti.


Stefano Bini What role for industrial relations in the era of globalisation?

This paper provides a reflection on the rules governing the Italian industrial relations system. The aim here is to cast light on the major issues in relation to different forms of representation and their future developments. The A. takes the view that there is a pressing need to review the rules governing the Italian system of industrial relations, taking into account the implementation of the recent interconfederal agreements concluded by the main collective bargaining actors. Attention is also paid to the importance of moving away from what has been termed the “judicial stage” in trade union practices, with this argument which is based upon an interpretation of the new dynamics of industrial relations and some recent provisions. More specifically, reference is made to the set of interconfederal agreements concluded between 2011 and 2013, the Constitutional Court judgment No. 231/2013 and the Consolidated Act of 10 January 2014, which represent the latest attempts to provide a regulatory model on the part of collective autonomy. Drawing on existing legal opinion, the argument is made that it might be expedient to lay down provisions intended to afford certainty to the Italian system of industrial relations. To this end, it is suggested that the contribution of lawmakers is particularly welcome to ensure certainty, now regarded as an indispensable feature for industrial relations actors who are called upon to face the challenges posed by globalization in the new millennium. In answering the question about the best way to regulate the industrial relations systems in an increasingly competitive and global context, the author makes the point that some unsolved issues in terms of union representation should be investigated against the background of the internationalization of the markets and the economy.

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