n. 3/2014
Sito: | moodle.adaptland.it |
Corso: | Diritto delle Relazioni Industriali |
Libro: | n. 3/2014 |
Stampato da: | Utente ospite |
Data: | giovedì, 21 novembre 2024, 18:48 |
Sommario
- ABSTRACT
- MICHELE TIRABOSCHI Prevenzione e gestione dei disastri naturali (e ambientali)...
- FRANCESCA SPEROTTI Disastri naturali e mercato del lavoro: l’importanza del fattore demografico
- MALCOLM SARGEANT Le persone vulnerabili in caso di catastrofi...
- DANIELA DEL DUCA, MARIA GIOVANNONE Disastri naturali e lavoro...
- FELICITY LAMM, NADINE MCDONNELL, RYAN LAMARE L’impatto dei disastri sui contractors indipendenti...
- RICCARDO DEL PUNTA Note sparse sul Testo Unico sulla rappresentanza
- FRANCO SCARPELLI Il Testo Unico sulla rappresentanza tra relazioni industriali e diritto
- CARLO ZOLI Il controllo giudiziario e gli atti di esercizio del potere direttivo...
- ALESSANDRO BELLAVISTA Il salario minimo legale
INDICE
Ricerche: Relazioni industriali e sistemi di welfare nella gestione delle calamità naturali e dei disastri ambientali
MICHELE TIRABOSCHI Prevenzione e gestione dei disastri naturali (e ambientali): sistemi di welfare, tutele del lavoro, relazioni industriali
[abstract]
FRANCESCA SPEROTTI Disastri naturali e mercato del lavoro: l’importanza del fattore demografico
[abstract]
MALCOLM SARGEANT Le persone vulnerabili in caso di catastrofi naturali, ambientali e tecnologiche
[abstract]
DANIELA DEL DUCA, MARIA GIOVANNONE Disastri naturali e lavoro: misure prevenzionistiche e di protezione sociale
[abstract]
FELICITY LAMM, NADINE MCDONNELL, RYAN LAMARE L’impatto dei disastri sui contractors indipendenti: vittime delle circostanze
[abstract]
Ricerche: Il cantiere aperto delle relazioni sindacali
RICCARDO DEL PUNTA Note sparse sul Testo Unico sulla rappresentanza
[abstract]
FRANCO SCARPELLI Il Testo Unico sulla rappresentanza tra relazioni industriali e diritto
[abstract]
Interventi
CARLO ZOLI Il controllo giudiziario e gli atti di esercizio del potere direttivo: il trasferimento del lavoratore e il mutamento delle mansioni
[abstract]
ALESSANDRO BELLAVISTA Il salario minimo legale
[abstract]
Osservatorio di giurisprudenza italiana
VALERIA NUZZO Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e il lavoro a progetto: considerazioni sull’estensione delle tutele della subordinazione al lavoro coordinato e continuativo (nota a Trib. Bergamo 12 dicembre 2013)
ANTONELLA OCCHINO Le tutele versus il licenziamento illegittimo: una rassegna sulla giurisprudenza più recente dopo la novella dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (rassegna)
GIOVANNI PANIZZA Rito Fornero: gli orientamenti giurispru-denziali sulle principali questioni processuali a due anni dalla l. 28 giugno 2012, n. 92 (rassegna)
CLAUDIA MURENA Età pensionabile e tutela contro il licenziamento ad nutum nel decreto-legge n. 201/2011 (nota a App. Genova 8 gennaio 2014)
Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione collettiva
MARCO FERRARESI “Expo 2015” e lavoro: l’avviso comune di regione Lombardia e parti sociali nel contesto normativo di regolazione dell’evento
CRISTINA GALBIATI Una PA scissa tra tradizione e novità. Breve analisi e riflessioni aperte
ANDREA RADEMOLI Prospettive operative di evoluzione del mercato del lavoro: riflessioni contro un fatalismo delle dinamiche occupazionali
GIOVANNA CAROSIELLI I nuovi importi sanzionatori del piano c.d. “Destinazione Italia” nel regime temporale di applicazione chiarito dal Ministero del lavoro
Osservatorio di giurisprudenza e politiche comunitarie del lavoro
VALERIA VIALE Tutela della maternità: la Corte di giustizia pone al centro il principio di pari opportunità (nota a C. giust. 6 marzo 2014, C‐595/12)
COSTANZA SOLLECITO Gli effetti diretti orizzontali dei principi contenuti nella Carta di Nizza: la sentenza Association de Médiation Sociale della Corte UE e i chiarimenti sull’approccio Kücükdeveci (nota a C. giust. 15 gennaio 2014, C-176/12)
MICHELE SQUEGLIA Prime osservazioni sulla nuova direttiva eu-ropea sull’acquisizione e salvaguardia dei diritti pensionistici complementari
MARINA NICOLOSI Trasferimento di ramo d’azienda e giurispru-denza europea, tra eccessi di tutela ed effetti distorsivi a danno dei lavoratori
Osservatorio internazionale e comparato
VERONICA MAMELI Il ruolo del dialogo sociale nelle politiche industriali europee alla luce del rapporto Eurofound 2014
LAVINIA SERRANI Garanzia giovani in Spagna: misure e azioni per metterla in atto
Michele Tiraboschi Prevenzione e gestione dei disastri naturali (e ambientali): sistemi di welfare, tutele del lavoro, relazioni industriali
L’obiettivo del presente contributo è valutare l’attendibilità della contrapposizione tra “disastri naturali” e “disastri tecnologici o ambientali” tenuto conto delle conseguenze che ne derivano per chi si occupa di diritto del lavoro e di relazioni industriali. L’imprevedibilità dei primi affida ai sistemi pubblici di welfare compiti meramente emergenziali e di primo sostegno alle popolazioni e ai territori colpiti. La prevedibilità dei secondi affida, per contro, alla giustizia civile, penale e amministrativa la ricostruzione dei nessi di causalità e l’applicazione ex post delle relative sanzioni ai soggetti ritenuti responsabili. Passando in rassegna i fattori critici che la letteratura internazionale riconduce a tali eventi, l’A. sottolinea che se anche i “disastri naturali” sono in un certo senso prevedibili, in quanto fenomeni naturali, e se, in un numero rilevante di casi, le loro conseguenze dirette e indirette su cose e persone sono aggravate dalla condotta dell’uomo, è evidente che non è più possibile continuare a parlare di mera fatalità. Tale acquisizione porta a enfatizzare l’aspetto prevenzionistico, se non dell’evento in sé quantomeno delle possibili conseguenze per le persone, i sistemi produttivi locali e i sottostanti mercati del lavoro, piuttosto che limitarsi unicamente a quello emergenziale e alle misure, di stampo prevalentemente straordinario ed eccezionale, per la ripresa. Un profilo, quello prevenzionistico, che dovrebbe essere centrale anche rispetto ai disastri tecnologici o ambientali che meglio avrebbero potuto essere affrontati, come evidenziano esperienze quali il caso Ilva di Taranto in Italia o il disastro nucleare di Fukushima in Giappone. In questo contesto, il diritto del lavoro, le relazioni industriali e i sistemi di welfare possono quindi fornire un contributo anche in termini di prevenzione dell’evento e comunque, a disastro avvenuto, di gestione proattiva delle sue conseguenze sulle persone e sulle comunità colpite, con specifico riguardo alla tenuta del sistema produttivo e, con esso, alla tutela dei redditi e dei livelli occupazionali.
Michele Tiraboschi Preventing and Managing Natural and Environmental Disasters: Employment Safeguards, Welfare and Industrial Relations Systems
The aim of this contribution is to assess the soundness of the juxtaposition between “natural disasters” and “environmental or technological disasters” taking into account the consequences from a labour law and industrial relations perspective. Because of the unpredictability of natural disasters, the role of the welfare system is limited to providing mere emergency support and first aid to the population and the affected areas in the aftermath of a disaster. Conversely, because of the predictability of technological and environmental disasters, it is up to the courts to reconstruct the causal nexus and to impose compensatory and/or sanctioning measures on those held responsible in civil, criminal and administrative terms. According to a widely accepted interpretation, technological or environmental disasters are attributable to human behaviour, thus implying that one can be held legally responsible or criminally culpable. However, the same does not apply to natural disasters, generally deemed as completely unpredictable. The question that arises here – and that we try to address for the first time – is whether the labour law and the industrial relations system may also provide a contribution in terms of prevention and proactive management of the consequences of natural disasters on individuals, economies and labour markets.
Francesca Sperotti Disastri naturali e mercato del lavoro: l’importanza del fattore demografico
Nel corso degli ultimi decenni, il numero, l’intensità e la distribuzione geografica dei disastri naturali è aumentata in maniera significativa generando una situazione senza precedenti. Il fattore demografico non è solo una delle principali cause di tali fenomeni (si pensi alla crescita della popolazione mondiale e ai processi di urbanizzazione), ma è anche uno degli elementi in cui si osservano gli effetti maggiori, in termini di perdite di vite umane e flussi migratori che, a loro volta, modificando il numero e la composizione demografica della forza lavoro, incidono sulle dinamiche del mercato del lavoro e del sistema produttivo. Il fattore demografico, tuttavia, se adeguatamente conosciuto e rispondente alle necessità espresse dal mercato del lavoro, può anche essere leva per la fase di ripresa e ricostruzione di un territorio colpito da un disastro naturale. Obiettivo del presente contributo è pertanto quello di dimostrare come il fattore demografico sia uno dei principali elementi da considerare nei sistemi di prevenzione dei disastri naturali e di mitigazione dei loro effetti anche in relazione alle dinamiche del mercato del lavoro e del funzionamento dei sistemi di protezione sociale.
Francesca Sperotti Natural Disasters and the Labour Market: the Importance of Demography
In the last decades, the number, scope, and geography of natural disasters have increased tremendously and unprecedentedly. Demography plays a major role in such an increase, especially if one considers such aspects as population growth and urbanization. Also, demographic trends have been affected the most from natural disasters, for instance in terms of casualties and migration flows, which in turn alter the demographic composition of the workforce and labour market dynamics. Yet the proper investigation of the demographic trends can be an effective tool to speed up the recovery and reconstruction of the areas affected by a natural disaster. Accordingly, the present paper sets out to demonstrate that demography is an important aspect to consider in the attempt to prevent and mitigate the effect of natural disasters, along with labour market dynamics and welfare systems.
Malcolm Sargeant Le persone vulnerabili in caso di catastrofi naturali, ambientali e tecnologiche
L’obiettivo del presente studio è quello di analizzare la posizione delle persone più vulnerabili in situazioni in cui si verifichino disastri ambientali o disastri industriali; poiché da tali contesti è possibile trarre alcune considerazioni critiche in relazione all’impatto che tali eventi hanno sul lavoro. In tale prospettiva l’A. evidenzia come, nel contesto del lavoro, gli effetti dei disastri ambientali e delle catastrofi naturali si ripercuotono con maggiore intensità sulle categorie di lavoratori più vulnerabili, mettendo in rilievo come ci siano molteplici fattori, di natura oggettiva e soggettiva, che espongono i lavoratori a maggiore vulnerabilità. I fattori soggettivi sono riconducibili a: sesso, nazionalità, provenienza, disabilità, orientamento sessuale e religioso, età, educazione e status familiare. I fattori oggettivi sono invece quelli riconducibili alla tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa, alle condizioni ambientali e a quelle di maggiore precarietà lavorativa. L’A. sottolinea, altresì, come al concetto di vulnerabilità correlata al lavoro è strettamente legato quello di precarietà, la quale è più probabile che colpisca i lavoratori in “luoghi sociali già emarginati”, quali soprattutto: donne, genitori single, i gruppi razziali, i nuovi immigrati, lavoratori temporanei stranieri, persone aborigeni, persone con disabilità, anziani e giovani. Applicando poi al contesto del lavoro la definizione di vulnerabilità in caso di catastrofe, quale misura della capacità di anticipare, far fronte, resistere e di riprendersi a fronte degli effetti della catastrofe stessa, si può di conseguenza ipotizzare che i lavoratori già vulnerabili per i fattori soggettivi ed oggettivi sopra elencati lo siano anche maggiormente in situazioni di emergenza, anzitutto per la maggiore esposizione al rischio di perdere il posto di lavoro. Infine, l’A. osserva, che l’effetto di un disastro in una zona può determinare non solo un cambiamento del tipo di lavoro disponibile, ma altresì variazioni significative della forza lavoro disponibile sul territorio colpito. Questo rischia di influenzare negativamente ancor più coloro che sono impiegati temporaneamente o in altre forme di lavoro precario, nonché quelli che sono alla ricerca di un lavoro.
Malcolm Sargeant The Vulnerable in Natural, Environmental and Technological Disasters
This paper is concerned with vulnerable groups in disaster situations. The initial ambition was to focus on vulnerable workers and those in precarious work. It is clear, however, that insufficient research has been done on the effects of disasters on vulnerable people in the context of work and, indeed, on the effects on those in non-standard working arrangements. The focus of this paper is therefore on the position of vulnerable people in disaster situations from which we can perhaps draw some conclusions in relation to work.
Daniela Del Duca e Maria Giovannone Disastri naturali e lavoro: misure prevenzionistiche e di protezione sociale
Le AA. analizzano le problematiche legate all’impatto delle calamità naturali e dei disastri ambientali e tecnologici sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e sui sistemi di sostegno al reddito di imprese e lavoratori. L’obiettivo è quello di fornire una analisi ragionata delle principali misure predisposte dall’Italia, per comprenderne limiti e livelli di efficacia. Invero manca, nell’ordinamento italiano, una disciplina organica e specifica per la gestione delle emergenze e per la prevenzione delle conseguenze sul lavoro di questi eventi, limitandosi il nostro Paese ad estendere a tali fenomeni gli adempimenti previsti dalle norme più ampie inerenti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008). Fa eccezione la disciplina sugli impianti a rischio di incidenti rilevanti, adottata in applicazione delle direttive Seveso. Analogamente, per la tutela del mercato del lavoro, l’Italia applica a tali fenomeni le logiche già previste dai più ampi strumenti di welfare ordinari e straordinari. Tali misure, peraltro, rivelano ancora diversi limiti di effettività. Infatti, sottolineano le AA. oltre agli interventi strutturali ed emergenziali volti ad affrontare le crisi innescate da questi fenomeni “imprevedibili”, è necessario mettere a punto strumenti specifici per la prevenzione delle conseguenze che siano in grado di innalzare il più possibile il livello di resilienza e di preparazione del territorio, delle popolazioni, dell’impresa e del mercato del lavoro al loro verificarsi. Tra questi un ruolo di primo piano può essere svolto dal dialogo sociale e dalle relazioni industriali. In questo senso le AA. fanno riferimento alla buona prassi del DURC introdotto a seguito del terremoto umbro del 1997 e che da prassi emergenziale è divenuto uno strumento normativo nazionale strutturale.
Daniela Del Duca e Maria Giovannone Natural Disasters and Employment: Prevention Measures and Social Protection
The authors analyze the impact of natural, technological and environmental disasters on workplace health and safety and income support systems in relation to workers and employers. The aim is to provide an analysis of the main measures taken by the Italian government to understand shortcomings and levels of effectiveness. In Italy, there is no specific legal framework for emergency management and for the prevention of the consequences of disasters at work, and the legal requirements regarding the protection of health and safety in the workplace also apply to emergency situations (Legislative Decree No. 81/008). An exception is legislation on plants which are more likely to experience accidents, as laid down in the Seveso Directives. In the same vein, Italy makes use of already existing welfare tools for labour market protection, which proves to be ineffective. As pointed out by the authors, in addition to structural and emergency interventions aimed at addressing the crisis resulting from “unpredictable” phenomena, it is necessary to develop specific tools for the prevention of the consequences, with a view to raise as much as possible the levels of resilience and preparedness of the population, the local area, the employers and the labour market actors. Among these, an important role can be played by social dialogue and industrial relations. Some good practices are presented concerning DURC – Certificate of compliance with the payment of social contributions – introduced following the 1997 earthquake in Umbria and which evolved from being an emergency management mechanism to being a legal tool applied at the national level.
Felicity Lamm, Nadine McDonnell e Ryan Lamare L’impatto dei disastri sugli independent contractors: vittime delle circostanze
L’articolo analizza il tema dell’impatto dei disastri naturali sugli independent contractors, vale a dire quelle aziende, o quei lavoratori autonomi che offrono servizi in regime di appalto o subappalto. Questa categoria di lavoratori non ha diritto alle tutele minime accordate dalla legislazione neozelandese ai dipendenti ordinari e presta in molti casi la propria opera in condizioni di lavoro precarie che influiscono negativamente sugli standard di tutela della salute e della sicurezza a cui sono sottoposti. Inoltre, alcuni studi attestano le piccole aziende di contractors subiscono in misura maggiore le conseguenze di un evento catastrofico, che può metterne a rischio la stessa sopravvivenza. Tuttavia, nonostante i contractors siano soggetti particolarmente vulnerabili, la letteratura ha fino ad oggi trascurato di approfondire gli effetti dei disastri su questo gruppo di lavoratori, limitandosi ad esaminarne il ruolo nei processi di recovery e reconstruction. Partendo dalla disamina del disastro della miniera di Pike del 2011 – che causò 29 vittime, 13 dei quali contractors – gli autori evidenziano allora le complessità riguardanti l’organizzazione dei moderni luoghi di lavoro e di un sistema di gestione integrata del rischio, specie a fronte dei sempre più frequenti processi di esternalizzazione delle attività imprenditoriali anche di importanza nodale, nel tentativo di sensibilizzare al problema studiosi e policymakers.
Felicity Lamm, Nadine McDonnell e Ryan Lamare The Impact of Disasters on Independent Contractors: Victims of Circumstances
In this paper, our focus is on “independent contractors” as single individuals who may or may not have a contractual relationship with others as employees or other dependent or independent contractors. We have endeavoured to show that the multiple levels of independent contractors used at the PRCM illustrates the complexity of relationships inherent in most contemporary worksites. In addition, we argue that there is vulnerability in contracting and the “independent contractor” has in fact become the latest “vulnerable worker”. What is often missing in the discussion on engaging independent contractors in times of disasters is how little protection there is for these groups of workers who operate in the market as opposed to employees operating within the firm. Legislators have placed restrictions on the firm in terms of how and under what conditions employees can be employed yet these same restrictions are not transferred to the marketplace and to independent contractors. Finally and more importantly we argue that independent contractors as victims have been omitted from the disaster literature. In our opinion, the story of the independent contractors is not confined to just their role in disaster control and recovery but is much broader and deeper than that. More often than not they are part of the community and they (and/or their families) are directly affected by the disaster, as was the case in the Pike River Coal Mine.
Riccardo Del Punta Note sparse sul Testo Unico sulla rappresentanza
L’A., dopo aver sottolineato come la prospettiva di un intervento legislativo sia ancora attuale, nonostante i problemi che esso solleverebbe (in particolare in relazione all’art. 39, commi 2-4 Cost.), analizza gli aspetti ritenuti più sensibili del Testo Unico sulla rappresentanza firmato da Confindustria, Cgil, Cisl, e Uil il 10 gennaio 2014. In particolare, l’indagine critica muove dal “pilastro portante” dell’assetto regolativo disegnato dal TU, ossia il sistema di misurazione e certificazione della “rappresentatività”, presupposto per una completa riorganizzazione della disciplina del CCNL. Disciplina che è oggi imperniata su una valorizzazione del principio della maggioranza (semplice), funzionale sia all’esigibilità sia al regime di efficacia soggettiva del contratto collettivo. L’A. si sofferma, quindi, sull’analisi del nuovo assetto delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, ponendo anche in evidenza il tentativo, contenuto nel TU, di dare un’attuazione sindacalmente condivisa alla sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale, specificando quali sono le organizzazioni sindacali “partecipanti alla negoziazione”. Dopo aver effettuato qualche breve riflessione sulla contrattazione aziendale, a cui il TU non apporta novità di rilievo rispetto alla regolamentazione già introdotta dall’accordo del 28 giugno 2011, il saggio si chiude affrontando il tema delle tecniche di governo del conflitto contenuto nel TU.
Riccardo Del Punta The Consolidated Act on Representation: Some Scattered Notes
The paper highlights the expediency of amending legislation on union representation – although this might give rise to some issues concerning par. 2 and 4 of Article 39 of the Italian Constitution – and examines the most delicate aspects of the Consolidated Act on Representation concluded by Confindustria, Cgil, Cisl, and Uil on 10 January 2014. The paper focuses on one of the pillars of the Consolidated Act, that is the implementation of an evaluation and certification system for union representation as a tool to thoroughly review the provisions contained in the national collective agreement. Current legislation on representation is founded on the majority principle, which proves successful in relation to the enforceability of the collective agreement. Special attention is paid to the innovative aspects of employee representation at the company level, and to the attempt of the Consolidated Act to enforce ruling No. 231/2013 of the Constitutional Court in a way which is welcome by trade unions. Some reflections are also made on company-level bargaining which is regulated by the Confederation Agreement of 28 June 2011 and is not affected by the Consolidated Act. The paper concludes with an overview of the practices to govern conflict laid down in the foregoing provision.
Franco Scarpelli Il Testo Unico sulla rappresentanza tra relazioni industriali e diritto
Le regole in materia di rappresentanza e contrattazione scaturite dalla firma degli accordi interconfederali unitari dell’ultimo triennio e, come noto, recentemente racchiuse nel c.d. Testo Unico datato 10 gennaio 2014 si prestano ad essere analizzate in due diverse ottiche: quella propria delle relazioni industriali e quella propria dell’ordinamento giuridico. L’A. avverte quindi la necessità, non sempre colta nelle valutazioni degli interpreti, di tenere presente questa diversità di piani, onde poter assegnare un corretto significato agli stessi termini utilizzati dalle parti firmatarie delle intese. Fatte queste premesse, l’A. esamina alcuni aspetti del Testo Unico del 10 gennaio 2014, muovendo dalla questione relativa alla misurazione e certificazione della rappresentanza. A questo riguardo l’A. affronta, anzitutto, il tema della definizione dell’ambito della misurazione della rappresentanza affermando come, nell’ottica delle relazioni industriali e, quindi, diversamente che dalle logiche del giurista positivo, la determinazione delle “categorie” di riferimento non rappresenti un vero problema, essendo infatti tale ambito coincidente con l’area di applicazione dei contratti collettivi sinora stipulati. Per l’A. è semmai discutibile se nell’ambito di misurazione della rappresentanza debbano rientrare i soli lavoratori addetti alle imprese associate alla federazione datoriale di categoria, come probabilmente voluto da Confindustria, ovvero anche i lavoratori addetti alle imprese non associate, come per l’A. sembrerebbe più coerente con lo spirito dell’accordo. L’A. svolge poi alcune osservazioni sul tema della contrattazione collettiva, analizzando, in primo luogo, la disciplina delle clausole di apertura ai soggetti sindacali non firmatari del TU. Secondo l’A. non può condividersi la tesi per cui ai sindacati terzi che aderiscano al sistema delineato dall’intesa sia comunque precluso di partecipare alla contrattazione collettiva nazionale, come potrebbe desumersi dalle ambigue clausole dell’intesa unitaria. In secondo luogo l’A. affronta la questione dell’efficacia dei contratti stipulati in conformità alle disposizioni dell’accordo, avvertendo che simile questione, risolta dal TU ricorrendo a regole ispirate al principio maggioritario, non possa essere correttamente vagliata sulla scorta delle regole dell’ordinamento giuridico e, in particolare, dell’art. 39 Cost. E ciò perché trattasi di regole di fonte convenzionale, inidonee in quanto tali ad attribuire efficacia erga omnes a dei contratti collettivi. Infine l’A. esamina la clausola del TU intervenuta a fornire un criterio di interpretativo dell’art. 19 Stat. lav., sottolineando come, anche su tale questione, l’analisi dell’interprete debba distinguere tra il piano dell’autonomia sindacale e le valutazioni di diritto positivo. Mentre infatti sul piano dell’ordinamento intersindacale la clausola ha il merito, a giudizio dell’A., di interpretare il criterio selettivo dell’art. 19 Stat. lav. secondo una logica promozionale, sul piano dell’ordinamento giuridico statuale la clausola non può impedire l’accesso ai diritti sindacali sulla base di criteri diversi da quello concordato dalle parti e fondati direttamente sull’art. 19.
Franco Scarpelli Industrial Relations and the Law: The Consolidated Act on Union Representation
This paper investigates some aspects of the Consolidated Act of 10 January 2014, starting by the evaluation mechanisms of representation. At the time of measuring union representation, the paper questions whether workers performing their services for employers who are not affiliated with employers’ associations should be included in such an evaluation. Collective bargaining is also examined, particularly the provisions which apply to trade unions which are not signatories to the Consolidated Act. In the author’s words, the thesis according to which signatory trade unions cannot take part in national-level collective bargaining is untenable. The effectiveness of the collective agreements concluded pursuant to the Consolidated Act is also challenged, as this provision is based on the majority principle and might conflict with Article 39 of the Italian Constitution. Finally, some observations are made on the clause of the Consolidated Act laid down to interpret Article 19 of the Workers’ Statute. In this respect, a clear distinction should be drawn between trade union autonomy and positive law.
Carlo Zoli Il controllo giudiziario e gli atti di esercizio del potere direttivo: il trasferimento del lavoratore e il mutamento delle mansioni
Il saggio ricostruisce il fondamento e l’estensione del potere direttivo del datore di lavoro, con riguardo al trasferimento ed al mutamento delle mansioni del lavoratore. Dopo aver posto in luce la natura dei limiti introdotti dal legislatore, che sono posti a tutela degli interessi configgenti dei lavoratori, l’A. ne delinea significato e portata. Emerge un quadro ricco di soluzioni dottrinali e giurisprudenziali assai diversificate e non ancora del tutto assestate in ordine sia al giustificato motivo oggettivo di trasferimento, sia alla nozione di equivalenza professionale relativamente alla modifica delle mansioni. In particolare, quanto al primo, restano controversi anche gli ambiti del sindacato giudiziale, che, di solito formalmente contenuto all’interno di un controllo di legittimità o di liceità, non manca talora di fare concessioni a valutazioni sull’opportunità, ovvero sulla ragionevolezza, delle scelte imprenditoriali. Quanto alla seconda, si sono venuti ad affermare, da un lato, una lettura rigida e garantista, poco adeguata ai mutamenti organizzativi e sovente poco rispettosa della fondamentale funzione qualificatoria che va attribuita alla contrattazione collettiva; dall’altro, un orientamento eccessivamente flessibile, ma non univoco, in tema di patti in deroga al divieto di adibizione a mansioni inferiori.
Carlo Zoli Judicial Control and Power of Direction: Workers’ Transfer and Change of Working Tasks
This paper describes the establishment and the extension of the employers’ power of direction in relation to the transfer and change of workers’ duties. After depicting the restrictions laid down in legislation, which are intended to safeguard workers’ competing interests, an overview is given of the meaning and scope of such power. What emerges is diverse and not yet fully implemented case law concerning the objective reason for one’s transfer and the notion of equivalence of tasks. As for case law, judicial rulings on this subject are often controversial and usually include a formal review of the lawfulness of the employer’s power of direction, along with an assessment of the entrepreneurial choices. As far as the principle of ‘equivalence of tasks’ is concerned, a more stringent interpretation is applied which is not suited to face organizational changes and fails to consider the fundamental role of collective bargaining in defining workers’ employment grade. In some cases, a wider interpretation of this concept has been employed, particularly when it comes to the derogation from the prohibition to perform lower-level tasks.
Alessandro Bellavista Il salario minimo legale
L’introduzione del salario minimo legale nell’ordinamento italiano costituirebbe un’importante innovazione, in grado di svincolare il nostro sistema dalla necessità delle operazioni giurisprudenziali volte ad estendere l’efficacia soggettiva delle clausole retributive dei contratti collettivi. Tale novità, tuttavia, non sarebbe da porre in termini antitetici rispetto al ruolo della contrattazione collettiva, che dovrebbe svolgere, invece, un’azione di integrazione e supporto del dettato normativo. Un esempio di tale virtuosa complementarità si ritrova, ad esempio, già operante nel settore della cooperazione, ove il legislatore ha introdotto una forma di salario minimo che, in un’ottica di repressione del fenomeno dei c.d. contratti pirata, consiste nell’estensione dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nella categoria. A tal proposito, qualche perplessità è destata dal contenuto del Jobs Act del Governo Renzi, che, nel presentare una delega volta, tra le altre cose, anche all’introduzione di un compenso orario minimo, si caratterizza per l’evanescenza del ruolo, meramente consultivo, affidato alle grandi organizzazioni sindacali. Concertazione, sussidiarietà, adattabilità alle variazioni del costo della vita: queste le cautele da adottare per una proficua introduzione dell’istituto.
Alessandro Bellavista The Statutory Minimum Wage
The introduction of the statutory minimum wage in Italian legislation might constitute a major innovation, as this move will make unnecessary the intervention on the part of lawmakers to extend the applicability of the remuneration clauses laid down in collective agreements. This amendment would not conflict with collective bargaining, which should be regarded as a tool which supplements and supports relevant legislation. The complementary role of collective bargaining can be seen in the cooperative sector. Here collective bargaining is used to tackle certain illicit practices related to the conclusion of collective agreements with less representative trade unions, which are unable to protect workers. By introducing special minimum wage provisions in this sector, the legislator has extended the minimum wage rights laid down by collective agreements concluded by the most representative trade unions at the national level. In this connection, some doubts arise in relation to the Jobs Act promoted by the Renzi Government, particularly in relation to the minimum wage and to the advisory function assigned to largest trade unions. Concertation, subsidiarity and adaptability to changes in the cost of living are the measures to be taken to effectively implement this provision.