n. 4/2014
Sito: | moodle.adaptland.it |
Corso: | Diritto delle Relazioni Industriali |
Libro: | n. 4/2014 |
Stampato da: | Utente ospite |
Data: | giovedì, 21 novembre 2024, 23:48 |
Sommario
- ABSTRACT
- ARMANDO TURSI L’articolo 18 e il “contratto a tutele crescenti”
- GAETANO NATULLO Tutele collettive versus tutele individuali nella riforma...
- JUAN RASO DELGUE I rapporti di lavoro nell’era digitale
- ORSOLA RAZZOLINI La nozione di subordinazione alla prova delle nuove tecnologie
- ILARIO ALVINO L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori alla prova di internet...
- FRANCESCA IAQUINTA, ALESSANDRA INGRAO La privacy e i dati sensibili del lavoratore...
- MATTEO MARIA MUTARELLI Le qualifiche dei giornalisti nel contratto collettivo...
INDICE
Ricerche: I licenziamenti (individuali e collettivi) alla prova delle riforme
ARMANDO TURSI L’articolo 18 e il “contratto a tutele crescenti”
[abstract]
GAETANO NATULLO Tutele collettive versus tutele individuali nella riforma dei licenziamenti collettivi (legge n. 92/2012)
[abstract]
Ricerche: Lavoro e nuove tecnologie
JUAN RASO DELGUE I rapporti di lavoro nell’era digitale
[abstract]
ORSOLA RAZZOLINI La nozione di subordinazione alla prova delle nuove tecnologie
[abstract]
ILARIO ALVINO L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori alla prova di internet e della posta elettronica
[abstract]
FRANCESCA IAQUINTA, ALESSANDRA INGRAO La privacy e i dati sensibili del lavoratore legati all’utilizzo di social network. Quando prevenire è meglio che curare
[abstract]
Relazioni industriali e Risorse umane
MATTEO MARIA MUTARELLI Le qualifiche dei giornalisti nel contratto collettivo nazionale di lavoro
[abstract]
Osservatorio di giurisprudenza italiana
FABRIZIA SANTINI Ancora sulla decadenza del membro di RSU per revoca dell’iscrizione al sindacato (Trib. Brescia 5 maggio 2014, n. 3572)
FRANCESCA DE MICHIEL L’accertamento del gruppo di imprese e la qualificazione dei rapporti di lavoro nel rito speciale sui licenziamenti (nota a Trib. Roma ord. 18 settembre 2014)
GIOVANNI BATTISTA PANIZZA Somministrazione irregolare: la Cassazione conferma l’applicabilità dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010 (nota a Cass. 8 settembre 2014, n. 18861, e Cass. 20 agosto 2014, n. 18046)
Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione collettiva
PIERLUIGI RAUSEI Effetti della recente pronuncia di incostituzionalità di alcune sanzioni per orario di lavoro e riposi
GIOVANNA CAROSIELLI, CARMINE SANTORO Il decreto Poletti secondo il Ministero del lavoro
VALENTINA SORCI L’evoluzione del sistema italiano di welfare alla luce del rapporto Cnel 2014
Osservatorio di giurisprudenza e politiche comunitarie del lavoro
ALESSANDRA FILONI La Corte di giustizia estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’accordo-quadro sui contratti a tempo determinato (nota a C. giust. 13 marzo 2014, C-190/13 e C-38/13)
ALESSANDRO GIULIANI Prime osservazioni in merito alla direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
ORSOLA RAZZOLINI Il difficile confine fra uso e abuso del diritto di stabilimento: il caso degli avvocati stabiliti
MATTEO CORTI L’informazione e consultazione dei lavoratori tra art. 27 della “Carta di Nizza” e direttiva 2002/14/CE: un diritto “condizionato” (nota a C. giust. 15 gennaio 2014, causa C-176/12)
Osservatorio internazionale e comparato
SARA AUTIERI, FABIOLA SILVAGGI Francia – La relazione tra sanità pubblica e salute sul lavoro: un’analisi attraverso le malattie cardiovascolari
GOLO WEIDMANN Germania – Il regime tedesco della somministrazione di lavoro
Armando Tursi L’articolo 18 e il “contratto a tutele crescenti”
L’A. analizza innanzitutto il punto di intersezione tra il Jobs Act e l’art. 18. Prosegue, quindi, con la trattazione delle ragioni del dibattito sulla sua ulteriore restrizione, o totale abrogazione, alla luce della concezione dello stesso come norma dal forte impatto sistematico sull’ordinamento giuslavoristico italiano. L’A. passa in rassegna, poi, i principali problemi applicativi derivanti dalla riforma Fornero, con il suo aver introdotto nel nostro ordinamento la regola secondo cui la sanzione a fronte del licenziamento illegittimo non è sempre la reintegra, ossia: che quest’ultima opera solo in caso di licenziamento discriminatorio, nullo, illecito; che il licenziamento ingiustificato e quello proceduralmente viziato sono sanzionati con una misura solo indennitaria; e infine, che anche taluni casi di licenziamento ingiustificato sono sanzionati con la reintegrazione. L’A. si concentra su quest’ultima distinzione, che ha determinato i maggiori problemi applicativi, mettendone in luce la non, a suo avviso, a-sistematicità. Infine, l’A. propone delle prospettive de iure condendo, analizzando in modo critico una riforma dell’art. 18 attraverso il contratto a tutele crescenti.
Armando Tursi Article 18 of the Workers’ Statute and the Employment Contract with rising Protection
This paper considers the links between the Jobs Act and Article 18 of the Workers’ Statute. A reflection follows concerning the reasons for the repeal or modification of the latter, being Article 18 conceived as a provision that systematically impacts Italian labour law. The paper goes on to examine the issues at the time of implementing the Fornero Reform, which introduced a number of sanctions in the event of unfair dismissal for employers other than workers’ reintegration. In this sense, workers must be reinstated only in the event of discriminatory dismissal, dismissal made null and void, wrongful termination and in some cases, unjustified dismissal. On the contrary, the employer is obliged to pay a fine for all the other cases of dismissals made without a reason and those characterized by procedural flaws. The paper intends to emphasize this last distinction, since it causes the most serious problems when implementing regulation. Finally, the author puts forward some proposals and argues against the reform of Article 18 and the employment contract with rising protection.
GAETANO NATULLO Tutele collettive versus tutele individuali nella riforma dei licenziamenti collettivi (legge n. 92/2012)
L’A. esamina le modifiche apportate dalla c.d. “riforma Fornero” alla disciplina dei licenziamenti collettivi, adottando due principali chiavi di lettura: da una parte l’impatto sul precedente assetto normativo e i suoi principali problemi applicativi; dall’altra il confronto sistematico con il parallelo nuovo assetto regolativo dei licenziamenti individuali. L’A. evidenzia, quindi, come il legislatore colga l’opportunità dell’intervento anche per sanare ortopedicamente alcune tra le principali patologie della disciplina del 1991. L’A. prosegue poi soffermandosi, in particolare, su quella che egli definisce la più importante ragione dell’intervento legislativo: l’armonizzazione del regime sanzionatorio per i licenziamenti collettivi alla mutata disciplina introdotta per quelli individuali. Secondo l’A., il legislatore, nell’applicare lo stesso “metro” logico di valutazione, ha ridotto anche per i recessi collettivi l’incidenza della tutela reale, ma lo ha fatto con modalità tali da lasciare adito a significative perplessità. In conclusione, l’A. manifesta una valutazione nel complesso negativa dell’intervento di riforma, facendo salva solo parte dei suoi contenuti “ortopedici”.
GAETANO NATULLO Collective and Individual Safeguards in the Reform of Collective Dismissals (Act No. 92/2012)
This paper discusses the amendments made to the regulation of collective dismissals following the enforcement of the Fornero Reform. The starting point of the analysis is the impact that the new provision had on the previous legislative framework and the main issues resulting from its implementation, which is followed by an examination of the new rules governing individual dismissals. In his investigation, the author also highlights that lawmakers took this opportunity to deal with a number of shortcomings in the 1991 regulations. Emphasis is given on the attempt to harmonise the sanctions for collective dismissals with those included in the new laws governing individual ones. In the author’s opinion, this is the most relevant aspect of the Fornero Reform. Nevertheless, while applying the same assessment criteria for both types of dismissals, the employment protection for collective dismissals has been reduced, casting doubts on the effectiveness of this measure. The paper concludes with a negative evaluation of the Fornero Reform on the part of the author, who however welcomes the amendments made to the 1991 provisions.
JUAN RASO DELGUE I rapporti di lavoro nell’era digitale
Le nuove tecnologie della informazione e comunicazione hanno avuto un forte impatto nella cultura, negli usi e nelle prassi contemporanee. I loro effetti sui rapporti di lavoro hanno ampliato il terreno di confronto tra imprese e lavoratori, producendo un nuovo dibattito a partire dall’inserimento di strumenti di alta tecnologia nella prestazione subordinata di lavoro. Gli attuali spazi digitali (posta elettronica, chat, pagine web, social network, ecc.) e gli strumenti digitali (cellulari, videocamere, laptop, localizzatori GPS, ecc.) potenziano il potere di direzione in ambito lavorativo e riducono tutele consolidate del lavoratore. I sindacati guardano con apparente disinteresse all’uso delle nuove tecnologie da parte dei datori di lavoro, mentre lo Stato, attraverso l’Agenzia di governo elettronico e società dell’informazione (AGESIC), spesso privilegia i diritti della proprietà rispetto ai diritti di intimità e privacy del lavoratore.
JUAN RASO DELGUE The Employment Relationship in the Digital Era
Information and Communication Technologies (ICTs) have had a major impact on individual habits and lifestyles, for instance by changing the way the employment relationship is conceived. ICTs give employers and employees more room for cooperation, concurrently fuelling the debate concerning the use of technology at work. The IT tools currently in place (e-mails, chats, webpages, and social networks) and other digital devices (mobiles, cameras, laptops and GPSs) increase the employer’s control power, while undermining workers’ long-established safeguards. Trade unions seem to agree with employers on the recourse to workplace technologies, while the Uruguayan government has established the E-Government and an Information Society and Knowledge (AGESIC). However, this general concern about the use of ITCs at work has led policy-makers to prioritise property rights, overlooking employees’ right to privacy.
ORSOLA RAZZOLINI La nozione di subordinazione alla prova delle nuove tecnologie
Il saggio parte dal quesito se la distribuzione sociale della professionalità e le innovazioni tecnologiche abbiano portato alla “riscoperta dell’individuo” e della libertà contrattuale nel diritto del lavoro. L’analisi della giurisprudenza più recente in materia di qualificazione del rapporto di lavoro e di alcune novità legislative in materia di lavoro a progetto consente all’A. di rispondere in senso negativo. L’indagine si sofferma quindi sull’incidenza delle innovazioni tecnologiche e dell’avvento della società della conoscenza sulle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, sempre più caratterizzate da creatività e autonomia. Ciò conduce a discutere, una volta ancora, sull’idoneità del criterio dell’etero-direzione a svolgere la propria funzione selettiva.
ORSOLA RAZZOLINI The Concept of Subordination in light of New Technologies
The paper investigates whether knowledge redistribution and technological innovation have given new momentum to workers as individuals while reviving the notion of “freedom of contract” in employment law. The analysis of both the recent judgments concerning salaried employment and the rules on project work seems to refute this hypothesis. Emphasis is also given to the impact of technology innovation and the knowledge society on job performances, which are increasingly characterized by creativity and autonomy. Finally, the examination somehow questions the adequacy of the employer’s power of direction as a main criterion of subordination in employment.
ILARIO ALVINO L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori alla prova di internet e della posta elettronica
Il saggio esamina la disciplina dettata dall’art. 4 Stat. lav. per limitare il potere di controllo del datore di lavoro ponendo in luce le difficoltà interpretative ed applicative che si incontrano nel caso in cui si discuta della possibilità per il datore di lavoro di controllare le modalità con le quali il lavoratore utilizza internet e la posta elettronica messi a sua disposizione per l’esercizio della prestazione lavorativa. L’A. analizza gli orientamenti interpretativi emersi in dottrina ed in giurisprudenza ponendoli in relazione con le prescrizioni dettate in materia dal Garante della privacy, con lo scopo di appurare in che modo le diverse fonti concorrono a definire i limiti entro i quali il datore di lavoro può legittimamente esercitare il potere di controllo ed irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari.
ILARIO ALVINO Article 4 of the Workers’ Statute, the Internet and E-mails
This paper examines the provisions contained in Article 4 of the Workers’ Statute that limit the employer’s monitoring powers. Emphasis is given to the difficulty to implement and interpret the law in relation to the scope for employers to control how employees use the Internet and emails at work. Legal opinion and case law are analysed also in consideration of the norms laid down by the Italian Data Protection Authority in order to define the sources establishing the extent to which employers can exert their monitoring powers and impose sanctions.
FRANCESCA IAQUINTA, ALESSANDRA INGRAO La privacy e i dati sensibili del lavoratore legati all’utilizzo di social networks. Quando prevenire è meglio che curare
Il saggio esamina l’impatto dell’avvento dei social networks sulla tutela della privacy del lavoratore subordinato. Le AA. esaminano il contenuto del diritto alla riservatezza e la sua evoluzione alla luce della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. A tale analisi segue un esame delle caratteristiche dei social networks, funzionale a mettere in luce i possibili rischi insiti nell’impiego degli stessi da parte dei lavoratori subordinati. Ed infatti, mediante l’utilizzo dei social il datore di lavoro può reperire a costo zero innumerevoli informazioni e dati attinenti alla vita privata del prestatore. Tali dati sensibili potrebbero essere riutilizzati dal datore per incidere sul rapporto di lavoro, fino al punto di adottare sanzioni di tipo espulsivo, come testimoniano la casistica italiana ed internazionale esaminate. Le AA. esaminando l’interazione delle tutele della privacy fornite dalle normative in materia, Codice della privacy e Statuto dei lavoratori, osservano come tale acquisizione di dati personali sia, tuttavia, vietata dalle disposizioni rilevanti, che la sanzionano con la inutilizzabilità del dato e la conseguente nullità dell’atto datoriale adottato sulla base della stessa. Concludono inoltre per l’ammissibilità della tutela risarcitoria ex post dei danni patrimoniali, e non, subiti dal lavoratore. Nondimeno, il saggio evidenzia come tali rimedi si presentino sostanzialmente inefficienti ad apprestare una idonea tutela della riservatezza del prestatore di lavoro a fronte delle incursioni nella sua vita privata da parte del “datore ficcanaso”, con la conseguenza per cui la miglior tutela ad oggi resta l’autotutela.
FRANCESCA IAQUINTA, ALESSANDRA INGRAO Privacy, Sensitive Data and Social Networks: Some Preventive Measures
This paper examines the impact of social networks on worker’s privacy, paying attention to most recent case law and legal opinion. This is followed by an analysis of the main characteristics of social networks, which is useful to cast light on the possible risks stemming from their use by employees. Social networks allow employers to freely access information on workers’ private life, with the former who might use this confidential information against the latter. In the worst scenario, the employment relationship might be even terminated, as most recent Italian and international case law has demonstrated. Analyzing the safeguards supplied by relevant legislation in terms of privacy (e.g. The Privacy Code and the Workers’ Statute), the paper points out that collecting personal data from social networks is prohibited and can be sanctioned, making null and void the employer’s decisions made on the basis of this information. The authors also argue in favour of compensation to be paid by the employer to workers for patrimonial and non-patrimonial damages resulting from their decision. However, they opine that these remedies are insufficient to protect workers against the invasion of their privacy from employers, and conclude that self-protection is the best way to safeguard one’s private life.
MATTEO MARIA MUTARELLI Le qualifiche dei giornalisti nel contratto collettivo nazionale di lavoro
L’A. analizza le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico che definiscono le qualifiche dei giornalisti dipendenti. L’esame è compiuto evidenziando le lacune e le aporie delle singole disposizioni contrattuali soffermandosi, altresì, sui punti di frizione con la normativa legale nonché sulle interpretazioni offerte in materia dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Alla ricostruzione del complessivo sistema di inquadramento dei giornalisti subordinati segue, nella parte finale del saggio, l’analisi delle clausole contrattuali volte ad estendere lo ius variandi datoriale sul piano orizzontale (c.d. clausole di fungibilità).
MATTEO MARIA MUTARELLI Job classification levels in the national collective agreement for journalists
The author analyses the provisions of the national collective labour agreement for journalists that define the job levels of journalists employed. The exam is done by highlighting the gaps and the aporias of collective provisions also by focusing, on the one hand, on the points of friction with the legal regulations and, on the other hand, on the interpretations offered by doctrine and jurisprudence. After the reconstruction of the overall system for classifying subordinated journalists, the essay, in the final part, analyses the collective provisions aiming at extending the employer right to change job duties (so called clauses of fungibility).