n. 2/2017

Sito: moodle.adaptland.it
Corso: Diritto delle Relazioni Industriali
Libro: n. 2/2017
Stampato da: Utente ospite
Data: venerdì, 26 aprile 2024, 10:40

INDICE

Ricerche: Lavoro e regole ai confini del mercato

COSTANTINO CORDELLA Il lavoro in proprio nelle carceri
[abstract]

TIZIANA PULA Il baratto amministrativo: profili giuslavoristici
[abstract]

VERONICA PAPA Dentro o fuori il mercato? La nuova disciplina del lavoro stagionale degli stranieri tra repressione e integrazione
[abstract]


Interventi

RAFFAELLO SANTAGATA DE CASTRO Indisponibilità del tipo, ragionevolezza e autonomia collettiva. Sul nuovo articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015
[abstract]

MARTINA VINCIERI Il controllo della salute dei lavoratori: criticità e spunti comparatistici con Francia e Spagna
[abstract]


Relazioni industriali e Risorse umane

PAOLO TOMASSETTI Contrattazione collettiva, differenziali retributivi e disuguaglianze sociali
[abstract]


Osservatorio di giurisprudenza italiana

FRANCESCO GADALETA Sulla possibile incostituzionalità dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003: quando l’incertezza sulla nozione di appalto ai fini del diritto del lavoro lede i diritti dei lavoratori di un’impresa in subfornitura (nota a App. Venezia ord. 13 luglio 2016)

GABRIELE CONSONNI Il concetto di “categoria professionale”: contraddizioni ed ipotesi applicative nell’attuale sistema di relazioni industriali (nota a Trib. Torino 13 ottobre 2016)

NOVELLA SCIPIONI Ancora sul divieto di sovrapposizione del periodo di godimento delle ferie con il periodo di preavviso di recesso (nota a Cass. 17 gennaio 2017, n. 985)

MARCO BIASI La (ir)rilevanza disciplinare del silenzio serbato dal lavoratore circa il proprio passato professionale (nota a Cass. 30 dicembre 2016, n. 27585)

STEFANIA BRUN Licenziamento economico (individuale) e criteri di scelta: l’impresa può licenziare il meno “produttivo” (nota a Cass. 7 dicembre 2016, n. 25192)

ROSITA ZUCARO Le reiterate assenze per malattia del lavoratore. Ritorsione, discriminazione o giusta causa? (nota a Cass. 17 giugno 2016, n. 12592)

GIOVANNA PISTORE Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile: la soluzione delle Sezioni Unite alla prova dei fatti (nota a Trib. Como 28 novembre 2016, n. 274)

FABRIZIA SANTINI L’elaborazione giurisprudenziale in materia di “insussistenza del fatto materiale” ex articolo 3, comma 2, decreto legislativo n. 23/2015 (nota a Trib. Milano 3 novembre 2016, Trib. Milano 5 ottobre 2016 e Trib. Torino 16 settembre 2016)

TIZIANO TREU La Corte costituzionale e i referendum sull’articolo 18, i voucher e la responsabilità negli appalti (nota a C. cost. 27 gennaio 2017, n. 26, n. 27 e n. 28)


Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione

FRANCESCO PIACENTINI Ccnl quadri ed impiegati agricoli 2016-2019: dalla piattaforma sindacale al rinnovo del contratto


Osservatorio internazionale e comparato

DAVID CABRELLI Uber e il concetto giuridico di “worker”: la prospettiva britannica (nota a UK Employment Tribunal, Central London, England, United Kingdom, 26 ottobre 2016, n. 2202551/2015)

FERNANDO BALLESTER LAGUNA I contratti di lavoro dei ricercatori in Spagna con particolare riferimento al settore pubblico

 



Costantino Cordella Il lavoro in proprio nelle carceri

Con questo scritto ci si propone di analizzare alcuni degli aspetti critici che sotto il profilo tecnico-giuridico interessano il lavoro in proprio nelle carceri: dopo una breve disamina a carattere diacronico della disciplina applicabile (§ 2), è posto il problema della qualificazione di tali rapporti nell’ambito del tipo legale, evidenziando come anche su tale profilo siano impiegabili le regole previste per il lavoro libero (§ 3). A seguire è analizzato il tema dell’applicabilità ai detenuti del principio di fonte costituzionale, dettato all’art. 4 Cost., della libertà di scelta del lavoro (§ 4), considerando come esso si coordini con quello della funzione rieducativa della pena (§ 4.2). Infine, tenendo conto dei limiti dell’attuale assetto normativo, in cui il lavoro nelle carceri è definito ancora come obbligatorio, si evidenzia la necessità di promuoverne la diffusione guardando alle particolari modalità che lo caratterizzano (§ 5).


Costantino Cordella Independent work in prisons

This paper examines the most critical aspects related to independent work performed in prison. After providing an overview of legislation that applies to this form of employment, an analysis is carried out about how independent work in prison should be classified from a legal point of view. On this point, an argument is made that independent work in prison shall be place on an equal footing with that performed by free workers, and that Article 4 of the Italian Constitution should also apply to inmates, particularly because penalties are seen as a way to rehabilitate offenders. The paper concludes by pointing out the shortcomings in national legislation on prison work, which is still seen as compulsory, highlighting the need to put forward rules that take into account the main characteristics of this form of employment.

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Tiziana Pula Il baratto amministrativo: profili giuslavoristici

Nell’ambito del decreto c.d. sblocca Italia è stato introdotto il baratto amministrativo che ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di accordare ai cittadini sgravi fiscali, esenzioni sui tributi o compensazioni di debiti pregressi a patto che svolgessero prestazioni socialmente utili. Le prime sperimentazioni dell’istituto hanno posto non pochi problemi a livello contabile e amministrativo. L’articolo però si concentrata essenzialmente su questioni di carattere giuslavoristico, dando conto del coinvolgimento dei principi di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà sociale nell’attuazione dell’istituto ed analizzando la questione della qualificazione giuridica delle prestazioni rese dai cittadini a titolo di baratto.


Tiziana Pula The “administrative barter”: a labour law perspective

As part of the so-called Decree Unlock Italy it was introduced the administrative bartering which recognized to the municipalities the possibility of granting tax relief to citizens, exemptions on taxes or compensation for past debts only in case they did a socially useful work. The first applications of this institute have placed few problems at accounting and administrative level. The article, however, is focused mainly on issues of labour law in detail, giving account of the involvement of horizontal subsidiarity and social solidarity in the implementation of the institute and analyzing the issue of legal classification of services rendered by citizens by way of barter.

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Veronica Papa Dentro o fuori il mercato? La nuova disciplina del lavoro stagionale degli stranieri tra repressione e integrazione

A seguito di una riflessione sui molteplici fattori di vulnerabilità dei migranti stagionali, il saggio analizza le recenti novità normative in tema di lavoro stagionale degli stranieri, indotte dalla trasposizione, nell’ordinamento interno, della direttiva 2014/36/UE. Nella parte conclusiva del contributo, la presa d’atto dell’ineffettività delle disposizioni vigenti e, in particolare, dell’inadeguatezza delle fonti regolative in materia di ingresso e soggiorno al territorio dello Stato induce l’A. a interrogarsi sul ruolo della legislazione lavoristica nel settore delle migrazioni economiche.


Veronica Papa In or out of the Labour market? Repression and integration in the new legal regime on seasonal migration

After an analysis of the multiple factors of vulnerability of seasonal migrants, the paper focuses on the recent regulation on seasonal labour migration of third-country nationals, induced by the transposition of the Directive 2014/36/EU in national law. In the last part of the paper, the acknowledgement of the ineffectiveness of the legal regime on labour migration and, more specifically, of the inadequacy of the regulatory techniques adopted in the field of the conditions of entry and stay to the State territory leads the Author to deal with the subject of the possible role of Labour law in the regulation of economic migration.

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Raffaello Santagata de Castro Indisponibilità del tipo, ragionevolezza e autonomia collettiva. Sul nuovo articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015

L’A. si propone di verificare se, ed in che misura, i criteri della “ragionevolezza” e della “proporzionalità” possano assumere rilievo ogni qualvolta il legislatore e, oggi, le parti collettive, in virtù di un’espressa previsione legislativa, dispongono in ordine alla qualificazione del rapporto e/o rimodulano le tutele connesse al tipo lavoro subordinato. L’analisi si sofferma sul nuovo art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, con cui il legislatore attribuisce all’autonomia collettiva il potere di sottrarre alla disciplina del lavoro subordinato i rapporti di collaborazione etero-organizzata (che altrimenti ricadrebbero nell’ambito di essa). In particolare, l’A., dopo aver affrontato, alla luce di talune impostazioni teoriche, la questione della qualificazione della nuova figura, si domanda se l’affidamento alla contrattazione collettiva di un così ampio potere derogatorio sia tale da incidere sull’assetto del tipo di cui all’art. 2094 c.c. e in ogni caso se, ed eventualmente in che misura, una simile delega possa essere giustificata alla luce del principio di ragionevolezza. L’A., pur prospettando un’interpretazione adeguatrice e pur riconoscendo in questo modo la compatibilità della nuova previsione con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost., ritiene che l’attribuzione al contratto collettivo di una vera e propria «funzione regolamentare» spiani inevitabilmente la strada ad un sindacato giudiziario di ragionevolezza sulla fonte negoziale. Pertanto, la ragionevolezza delle scelte sindacali potrà essere valutata utilizzando i criteri dell’idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto elaborati dalla nostra Corte costituzionale. Tuttavia, l’A. ritiene che l’esigenza di autodeterminazione delle dinamiche sindacali debba indurre a declinare in modo diverso il test di proporzionalità in senso stretto a seconda che siano in gioco diritti fondamentali. Peraltro, in tal caso, un ostacolo insormontabile risiede nell’obbligo di rispetto del «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali, che del resto costituisce il limite invalicabile anche «all’invadenza del legislatore».


Raffaello Santagata de Castro The “Non-availability of the Contract Type”, Reasonableness and Collective Bargaining. Some Reflections on Par. 2, Article 2 of Legislative Decree no. 81/2015

This paper is concerned with the role played by the principles of “reasonableness” and “proportionality” in cases where employment law allows for collective agreements to remove a number of statutory rules safeguarding workers with certain employment status. Attention is given to par. 2, Article 2 of Legislative Decree no. 81/2015, by means of which collective bargaining is empowered to deny workers in “employer-organised work” some employment protection traditionally granted to workers in salaried employment. The paper begins by providing an examination of the different approaches put forward to define this new employment status. A discussion then follows as to whether the provision through which collective agreements concluded at a national level can remove employment safeguards can be justified by the principle of reasonableness or whether this new measure brings into question the traditional trade-off between employee subordination and protection rights. In the author’s view, the reasonableness and the proportionality principles can be used to limit the excessive power that can be exerted through collective agreements, thus the law provides trade unions with real regulatory functions. The article also investigates the reasons for applying the criteria of proportionality in this new context and examines how collective bargaining actors might be involved so as to exclude workers engaged in employer-organised work from the scope of application of certain employment law provisions.

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Martina Vincieri Il controllo della salute dei lavoratori: criticità e spunti comparatistici con Francia e Spagna

La sorveglianza sanitaria, definita dal d.lgs. n. 81/2008 quale «insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori», in parte rivista ed arricchita rispetto alla previgente disciplina dettata dal d.lgs. n. 626/1994, presenta tuttora alcuni profili di criticità che si evincono, in particolare, alla luce di un breve confronto comparatistico con l’ordinamento francese e spagnolo. La riflessione concerne l’ambito di applicazione e la problematica delle visite in fase preassuntiva. Assume, inoltre, importanza il profilo delle conseguenze dell’eventuale giudizio di inidoneità alla specifica mansione emesso da parte del medico competente. Il tema ha suscitato un rinnovato interesse nel contesto francese a causa delle significative modifiche apportate anche su questo punto dalla loi n. 2016-1088.


Martina Vincieri Health monitoring of workers: critical issues and comparative insights from France and Spain

Health surveillance, defined by the legislative decree n. 81/2008 as «the complex of medical acts, aimed at protecting health status and safety of workers», which was partly revised and improved upon the previous regulation of legislative decree n. 626/1994, still presents some critical issues shown, in particular, by a brief comparison with the French and Spanish law. The reflection concerns the scope of application and the issue of examinations during the pre-recruitment stage. Moreover, the consequences of the occupational health doctor’s assessment of non-fitness for a specific task have become an increasing importance. This issue has raised a renewed interest within the French context due to the significant changes that have been made, even on this point, by the loi n. 2016-1088.

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Paolo Tomassetti Contrattazione collettiva, differenziali retributivi e disuguaglianze sociali

L’articolo analizza il ruolo che le istituzioni di relazioni industriali in Italia svolgono in relazione alle differenze retributive nel mercato del lavoro in quattro settori: automotive, bancario, distribuzione e scuola statale. Il primo dato che emerge dall’analisi è che la capacità della contrattazione collettiva di controllo sul costo del lavoro e sulla dispersione salariale decresce al crescere dei livelli di inquadramento. I differenziali retributivi più significativi, relativi alla maggior parte dei fattori analizzati (genere, età, area geografica, tipologia contrattuale, top-bottom), si registrano là dove la copertura della contrattazione collettiva lascia spazio alla contrattazione individuale. Talvolta, tuttavia, il contratto collettivo può costituire anche un fattore di differenziazione retributiva. Gli esiti della ricerca appaiono incoraggianti laddove mettono in luce due aspetti: riguardo ai differenziali retributivi verticali, la contrattazione può ancora essere un motore di democrazia e giustizia sociale, perseguendo politiche contrattuali inclusive e solidaristiche; riguardo ai differenziali retributivi orizzontali, la contrattazione dovrebbe garantire che il declino inevitabile del principio “eguale retribuzione per eguale lavoro”, sia giustificato da ragioni oggettive e misurabili che valorizzino quanto più possibile la produttività e la qualità del lavoro prestato.


Paolo Tomassetti Collective bargaining, wage differences and social inequalities

This article analyses the role that Italian industrial relations institutions play with regard to wage differences in four sectors: automotive, banking, distribution and public school. The first aspect that emerges from the analysis is that the ability of collective bargaining to control labour cost and wage dispersion decreases as one’s employment grade increases. In other words, the equalizing role of collective bargaining is relevant in relation to the remuneration of blue- and white-collar workers, losing its grip when it comes to middle-managers and executives, for here individual bargaining plays a major role. The most relevant wage differentials concerning most of the cleavages examined (gender; age; geographical area; type of contract; top-bottom) are seen in contexts where collective bargaining gives way to individual bargaining. However, in some cases collective bargaining can also be a determinant of wage differences. The results of the report are encouraging in that they point out two main aspects. As for vertical wage differentials, collective bargaining can still be a catalyst for democracy and social justice, pursuing inclusive and egalitarian contractual policies. As far as horizontal wage differentials are concerned, collective bargaining should ensure that the inevitable decline of the “equal pay, for equal work” principle is justified by objective and assessable reasons promoting productivity and the work performed as much as possible. Otherwise, such words as diversity, difference and differentiation will drift away and lose their meanings, leading us to inequalities.

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