n. 3/2012

Michele Tiraboschi L’apprendistato in somministrazione nella legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro: una occasione mancata


L’A. descrive gli interventi che la legge di riforma del lavoro (l. n. 92/2012 e succ. mod.) ha operato rispetto all’istituto della somministrazione e al ruolo delle agenzie per il lavoro. Prima di analizzare le singole norme, l’A. osserva come, nel complesso, le misure adottate appaiono modeste e in controtendenza rispetto allo sforzo, avviato nel 2003 dalla legge Biagi (l. n. 30/2003 e decreti attuativi), di differenziare a livello concettuale, prima ancora che normativo, il lavoro tramite agenzia dalle tipologie di lavoro c.d. atipico o temporaneo, per farne piuttosto, in linea con le migliori esperienze internazionali, una leva strategica dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’A., dapprima, si concentra sugli interventi della riforma sulla somministrazione di lavoro, al fine di dimostrare come, nell’assimilare in modo grossolano, tanto nelle funzioni che nelle relative soluzioni e tecniche regolatorie, tale istituto al lavoro a termine, abbia inciso, negativamente, sui margini di operatività della fattispecie e, ulteriormente, abbia svilito il ruolo delle agenzie del lavoro nell’ambito delle politiche attive e nei percorsi di formazione e integrazione scuola-lavoro. Tale scarsa attenzione del legislatore della riforma verso le potenzialità della somministrazione si coglie, secondo l’A., anche con riferimento alla disciplina dell’apprendistato, ora qualificato come contratto prevalente di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Oltre a non cogliere, infatti, l’opportunità di valorizzare e potenziare la funzione di placement dell’apprendistato tramite il concorso delle agenzie del lavoro (si conferma la possi-bilità ammessa dal d.lgs. n. 167/2011 di somministrare apprendisti solo nell’ambito di una somministrazione a tempo indeterminato), la riforma perde l’occasione per indicare con maggiore precisione e certezza la regolazione dell’apprendistato nell’ambito di una missione. Non è in effetti chiara, a legislazione vigente, la modalità di utilizzo dell’apprendistato in staff leasing, con specifico riferimento alle causali e alla parità di trattamento retributivo.
 

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