n. 4/2013

Sito: moodle.adaptland.it
Corso: Diritto delle Relazioni Industriali
Libro: n. 4/2013
Stampato da: Utente ospite
Data: giovedì, 25 aprile 2024, 03:32

INDICE


Ricerche: La tenuta del sistema di relazioni industriali alla prova del legislatore e della magistratura


FRANCO CARINCI Il buio oltre la siepe: Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231
[abstract] [full text]

ROBERTO PESSI Rappresentanza e rappresentatività sindacale tra contrattazione collettiva e giurisprudenza costituzionale
[abstract]

ARMANDO TURSI L’articolo 8 della legge n. 148/2011 nel prisma dei rapporti tra legge e autonomia collettiva
[abstract]

MATTEO BORZAGA Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni: una via per aumentare la flessibilità interna del rapporto di lavoro e la produttività delle imprese?
[abstract]


Ricerche: La nuova disciplina dei licenziamenti nella giurisprudenza di merito

FABRIZIA SANTINI I licenziamenti per motivi soggettivi dopo la legge n. 92/2012: prime applicazioni giurisprudenziali
[abstract]

FRANCESCA MARINELLI L’anno zero della giurisprudenza di merito sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento: le prime ordinanze post riforma Fornero
[abstract]

MATTEO CORTI La tendenza espansiva della nuova reintegrazione: riflessioni su alcune pronunce ex articolo 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori
[abstract]


Interventi

GIUSEPPE LUDOVICO La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale
[abstract]

ORSOLA RAZZOLINI Perché avviare una riflessione su piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale
[abstract]

STEFANO GIUBBONI Ancora sul regime di impugnazione dei contratti a termine
[abstract]


Osservatorio di giurisprudenza italiana

GABRIELE BUBOLA La legge n. 92/2012 come spartiacque tra presunzione relativa (prima) ed assoluta (dopo) di subordinazione (nota a App. Milano 14 maggio 2013, n. 511)
[full text]

CINZIA GAMBA Il rito speciale in materia di impugnazione dei licenziamenti e la imparzialità-terzietà del giudice (nota a Trib. Milano ordinanza 11 luglio 2013)

GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI La partecipazione alle trattative come criterio di misurazione della rappresentatività sindacale e l’applicazione dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori (nota a C. cost. 23 luglio 2013, n. 231)

MARIA GIOVANNONE Attività criminosa di terzi e obblighi prevenzionistici: i profili di responsabilità datoriale e il ruolo della security aziendale (nota a Cass. 8 aprile 2013, n. 8486)


Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione collettiva

STEFANO MARIA CORSO La nuova disciplina delle dimissioni tra libertà di forma e presunzione di non spontaneità

CRISTINA GALBIATI Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici


Osservatorio di giurisprudenza e politiche comunitarie del lavoro

MONICA NAPOLITANO La Corte di giustizia in materia di ferie coincidenti con un congedo di malattia (nota a C. giust. 21 febbraio 2013, causa C-194/12, Concepción Maestre García c. Centros Commerciales Carrefour SA)


Osservatorio internazionale e comparato

HARRY J. HOLZER Lavoratori qualificati per posti di lavoro di qualità: come migliorare il sistema educativo e la forza lavoro negli Stati Uniti


Franco Carinci Il buio oltre la siepe: Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231


L’A. ripercorre il travagliato processo di sottoposizione dell’art. 19, 1 comma, lett. a e b, Stat. lav. al giudizio della Corte costituzionale, dalla sentenza madre n. 54/1998 che ne sancì la costituzionalizzazione fino al dictum di illegittimità della lett. b) di cui alla sentenza n. 231/2013 che dichiara sufficiente la partecipazione attiva delle OO.SS. alle trattative per costituire RSA aziendali. L’A. considera la Corte in parte responsabile della problematicità dell’interpretazione di questo articolo aggravata dalla consultazione referendaria che, sopprimendo la lett. a e amputando la lett. b, ha rivoluzionato la ratio della politica promozionale statutaria passando da una selezione presuntiva territoriale ad una aziendale effettiva, esaltata  ancor di più dopo il crollo dell’unità sindacale in occasione della vicenda Fiat.
Un giudizio, quello dell’A. esasperato sull’ultima sentenza definita falsamente additiva poiché recuperatoria del concetto di partecipazione attiva già ampiamente avallato dalla precedente giurisprudenza, e che, in assenza di indicazioni in merito ala sua esatta portata, potrebbe facilitare ipotesi di contenzioso. Infine, sulla necessità di una legge sulla rappresentanza, l’A. sostiene che il legislatore dovrebbe assicurare la presenza di tutte le associazioni, non in forza di una contrattazione collettiva operativa, ma alla presenza di requisiti esterni/interni e conseguente riadattamento della qualità e quantità della dote garantista del titolo III Stat. lav.


Franco Carinci Decision No. 231/2013 of the Constitutional Court: A Leap in the Dark (Article in Italian)

This paper discusses the difficult process undergone by let. a and b, par. 1 of Article 19 of the Workers’ Statute, following the examination of the Constitutional  Court. Taking as a starting point Decision No. 54/1998, which ruled in favour of its legitimacy, the analysis then moves to Decision No. 231/2013, which made let. b), Article 19 of the Workers’ Statute unlawful, for the active involvement of trade unions in negotiations and is now regarded as a sufficient element to establish plant-level representative bodies. In the Author’s view, the decisions of the Constitutional Court increased the difficulty of interpreting Article 19 of the Workers’ Statute. Problems in terms of interpretation have been further compounded by the results of the referendum, which repealed let. a and amended let. b of Article 19, affecting the underlying principles and the effectiveness of the Workers’ Statute. Consequently, a tendency from local to plant-level bargaining is taking place, an aspect which was al-ready pointed out by the FIAT case. The paper goes on to put forward some criticism towards Decision No. 231/2013 and runs counter to what is commonly held about the innovative nature of trade unions’ “active involvement”. In fact, this concept has already been referred to consistently in previous case law. Without further indication concerning the scope of this notion, the risk of extensive litigation appears more than likely. So far as the need of a law on workers’ representation is concerned, the Author is of the opinion that the law should allow all representative bodies to participate in the law-making process. This is not so much to promote more active collective bargaining, but to take account of the external and internal forces involved, in order to guarantee effective representation pursuant to Title III of the Workers’ Statute.

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Roberto Pessi Rappresentanza e rappresentatività sindacale tra contrattazione collettiva e giurisprudenza costituzionale


Rappresentanza e rappresentatività sindacale tra contrattazione collettiva e giurisprudenza costituzionale – L’A. valuta, dapprima congiuntamente, l’accordo interconfederale sulla rappresentanza e la sentenza costituzionale n. 231 del 2013, qualificandoli come eventi idonei ad avviare una nuova stagione di relazioni sindacali, per poi procedere ad un’analisi separata. L’intesa interconfederale viene ritenuta essenziale per completare il processo di recupero dell’unità sindacale avviato con l’accordo del giugno 2011, ma carente per un duplice ordine di ragioni: irretroattività delle pattuizioni in tema di efficacia della contrattazione e limitato ambito applicativo. L’intervento della Consulta viene valutato con favore, in quanto capace di ridare agibilità sindacale ad una federazione effettivamente rappresentativa, ma ritenuto non risolutivo delle problematiche interpretative connesse ai criteri selettivi per l’identificazione del sindacato cui riconoscere il diritto alla RSA. La consapevolezza dei limiti della pronuncia pare risiedere negli stessi giudici della Corte e viene rilevata nei possibili interventi suggeriti dalla stessa Consulta al legislatore. Al fine di superare la situazione di incertezza emersa, l’A. suggerisce il ripristino dell’art. 19 Stat. lav., nella sua formulazione prereferendaria, seppur corretto alla luce del mutato contesto politico e legislativo.


Roberto Pessi Trade Union Representation and Representativeness: Collective Bargaining and Constitutional Case Law

This paper starts with a reflection on both the Interconfederal Agreement on Representativeness and Decision No. 23/2013 of the Constitutional Court, which usher in a new era for Italian labour relations. The Interconfederal Agreement is pivotal to regain trade union identity, the urgency of which was also reflected in the conclusion of the agreement of June 2011. Yet two major problems arise concerning Decision No. 23/2013, which are its limited scope of application and the non-retroactive character of the agreements on the effectiveness of collective bargaining. Although the intervention of the Constitutional Court has been hailed favourably – for trade unions are reassigned much more room for manoeuvre in terms of rep-resentation – some doubts arise when dealing with problems of interpretation allied to the criteria to identify and empower trade unions to set up plant-level bargaining bodies. An awareness of these shortcomings is also apparent in the wording of the decision itself, which puts forward some proposals to deal with the foregoing issues. In order to deal with this stalemate situation, the author calls for a restoration of the previous version of Article 19 of the Workers’ Statute – that is before the amendments made following the referendum – yet taking account of the legal and political changes which took place since then.

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Armando Tursi L’articolo 8 della legge n. 148/2011 nel prisma dei rapporti tra legge e autonomia collettiva


L’articolo 8 della legge n. 148/2011 nel prisma dei rapporti tra legge e autonomia collettiva – Il saggio analizza la portata innovativa dell’art. 8 della l. n. 148/2011, che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura generale del “contratto collettivo di prossimità”. L’indagine mira a collocare sistematicamente il “contratto di prossimità”sullo sfondo del trend normativo pluridecennale di flessibilizzazione contrattata delle norme lavoristiche, e a chiarire sul piano esegetico il rapporto tra le singole norme – preesistenti e sopravvenute alla l. n. 148/2011 – di rinvio alla contrattazione collettiva in deroga, e la disciplina contenuta nell’art. 8 della l. n. 148/2011. L’analisi si basa sulla distinzione tra gli effetti derogatori e gli effetti di estensione dell’ambito soggettivo di efficacia degli “accordi di prossimità”.


Armando Tursi Article 8 of Act No. 148/2011 and the relationships between Collective Autonomy and the Law

The essay analyzes the actual relevance of section 8 of the Law n. 148 of 2011, which introduced the new figure of the contratto di prossimità (proximity collective agreement) in the Italian Labour legislation. The survey aims at framing systematically the contratto di prossimità against the background of the long term legislative trend of negotiated labour market flexibility, as well as at explaining how the single – preexisting and successive – legislative measures empowering collective agreements to derogate in pejus from statutory protective provisions, can fit with the provisions of section 8 of the Law n. 148/2011. The analysis is grounded on the proposed distinction between the derogatory effects of the accordi di prossimità, and the legal extensions of their effects to non union members.


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Matteo Borzaga Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni: una via per aumentare la flessibilità interna del rapporto di lavoro e la produttività delle imprese?


Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni: una via per aumentare la flessibilità interna del rapporto di lavoro e la produttività delle imprese? – Il saggio trae le mosse dai mutamenti che hanno caratterizzato, nel passaggio dal fordismo al post-fordismo, il sistema produttivo di molte imprese italiane, rendendo necessaria una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle prestazioni di lavoro. Di fronte a tali mutamenti, il legislatore, le parti sociali e la giurisprudenza hanno reagito in modo non sempre coerente, soprattutto in merito ad una serie di istituti, qual è quello delle mansioni del lavoratore, che assume, potenzialmente, un ruolo assai rilevante nel processo di adattamento dell’attività solutoria di questi all’organizzazione aziendale post-fordista. In effetti, la regolamentazione di tale istituto (sia per quanto concerne l’affidamento iniziale delle mansioni, sia per quanto attiene alla possibilità, in capo al datore di lavoro, di variarle nel corso del rapporto di lavoro) è molto risalente nel tempo e dunque in sé e per sé decisamente rigida; inoltre, essa è stata ed è ancor oggi assai rigidamente interpretata sia dalle parti sociali che dalla giurisprudenza. A fronte di tale situazione, l’A. si domanda se esistano strumenti giuridici in grado di superare l’impasse e individua quello potenzialmente più efficace nella c.d. “contrattazione collettiva di prossimità”. Un istituto che, se usato in modo accorto e parsimonioso dalle parti sociali a livello territoriale e/o aziendale, potrebbe condurre ad una regolamentazione più flessibile delle mansioni proprio in una logica di adattamento delle prestazioni lavorative alle esigenze del mutato sistema produttivo delle imprese, favorendo anche l’incremento della produttività. Nel mettere in luce le potenzialità positive di tale istituto, peraltro, il medesimo A. non manca di sottolineare come le numerose tensioni politico-sindacali addensatesi attorno ad esso ne stiano decisamente depotenziando la portata e come dunque sia sempre più urgente, in tema di mansioni del lavoratore, un intervento risolutivo del legislatore.


Matteo Borzaga Decentralised Collective Bargaining and the Regulation of Workers’ Duties for Increasing Internal Flexibility and Company Productivity

This paper takes as its starting point the changes occurring in many Italian firms following the shift from the Fordist to the post-Fordist model of production, giving rise to the need for greater flexibility in work organization. Various responses to this issue have been provided by legislation, case law, and the social partners. This is the case if one considers the provisions laid down to regulate the workers’ duties, which play a key role in the process of adaptation to new organizational models. The provisions governing the tasks to be performed by workers, as well as the legal interpretations provided by case law and the social partners, are still too rigid. For this reason, there is a need to reconsider the regulation of job descriptions and the scope for the employers to modify the em-ployees’ tasks at a later stage. In the author’s view, in order to deal with the lack of flexibility in this regard, the recourse to decentralized collective bargaining could be a viable solution. Collective bargaining at a local level might bring about more flexible forms of regulation, enhancing the adaptability to new productive systems while increasing the levels of productivity. While highlighting the potentials of decentralized collective bargaining, the author makes reference to the heated debate taking place among trade union leaders and policy-makers which risks narrowing down the scope of this level of bargaining. The author concludes by arguing that a legislative intervention to regulate the workers’ duties is now an urgent matter.

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Fabrizia Santini I licenziamenti per motivi soggettivi dopo la legge n. 92/2012: prime applicazioni giurisprudenziali


I licenziamenti per motivi soggettivi dopo la legge n. 92/2012: prime applicazioni giurisprudenziali – Le prime applicazioni dell’art. 18 novellato confermano, secondo l’A., una certa “resistenza” da parte della giurisprudenza nei confronti dell’assetto normativo delineato con la riforma del mercato del lavoro. Ne è prova la prescrizione del rimedio reintegratorio ben oltre i casi di scuola cui qualche A. lo riteneva ormai relegato. Che sia a causa di radicate opzioni culturali o per consolidata abitudine, i giudici di merito hanno fin da subito ridimensionato il portato della novella legislativa cui avrebbe dovuto conseguire, per opinione pressoché unanime, l’affermazione della indennità risarcitoria come regola e della reintegrazione come sanzione residuale. La tecnica utilizzata a tal fine è duplice: da un lato, vi è il rigetto della distinzione concettuale che nel nuovo testo della disposizione statutaria separa il profilo relativo alla illegittimità del licenziamento da quello concernente l’individuazione della sanzione applicabile, attraverso la riproposizione di una nozione di “fatto”, rilevante ai fini del licenziamento, comprensiva sia dell’elemento oggettivo che soggettivo; dall’altro, la perdurante applicazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione. Il contributo analizza la più recente (per quanto esigua) produzione giurisprudenziale in materia di licenziamenti per motivi soggettivi senza trascurare le contestuali precisazioni in ordine al nuovo rito.

Fabrizia Santini Dismissals for “Subjective” Reasons pursuant to Act No. 92/2012: A Preliminary Evaluation of Relevant Case Law

In evaluating the recent amendments made to Article 18 of the Workers’ Statute, this paper emphasizes the tendency in recent rulings to resist the new legal provisions resulting from the reform of the labour market. One example of this trend is the introduction of a statute of limitations applying to reinstatement after dismissal, an approach which has long been subject to criticism by leading legal scholars. In examining the recent rulings of the lower courts, there seems to be an attempt to limit the impact of Act No. 92/2012, reflecting either cultural values or common practice. The new provision has made an attempt to introduce worker’s compensation in lieu of reinstatement, a move which so far seems to have attracted the support of all the actors involved. This is apparent in recent case law, which rejects the conceptual distinction envisaged by the legislation between unfair dismissal and the applicable remedies. Arguably a more practical approach should be adopted, considering both subjective and objective elements to determine whether a dismissal is unfair or not. In addition, the proportionality principle is implemented in assessing the sanctions that apply to misdemeanours on the part of the worker. The paper concludes with an overview of case law on dismissals for subjective reasons, while attention is paid to possible issues arising from misinterpretations of the recent provisions.

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Francesca Marinelli L’anno zero della giurisprudenza di merito sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento: le prime ordinanze post riforma Fornero


L’anno zero della giurisprudenza di merito sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento: le prime ordinanze post riforma Fornero – Il contributo offre una rassegna ragionata delle prime cinque ordinanze in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo post l. n. 92/2012. Le pronunce sono state infatti, laddove possibile, non solo messe in relazione tra loro, ma anche collocate all’interno del dibattito dottrinale. Il quadro che emerge, seppur del tutto provvisorio e parziale, è quello di una giurisprudenza non univoca ed ancora incerta sull’interpretazione sia delle norme sostanziali sia di quelle processuali della recente riforma.


Francesca Marinelli Dismissals for Justified Objective Reasons pursuant to Act No. 92/2012: Some Recent Lower Court Decisions

This paper presents a survey of the first five rulings handed down by the courts of first instance in Italy concerning dismissals for justified objective reasons, following the entry into force of Act No. 92/2012. An attempt is made to consider possible common features among these rulings, also in the light of legal opinion. What emerges is a fragmentary and provisional scenario, as case law does not yet provide a clear interpretation of the substantial and procedural elements laid down in the reform.


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Matteo Corti La tendenza espansiva della nuova reintegrazione: riflessioni su alcune pronunce ex articolo 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori


La tendenza espansiva della nuova reintegrazione: riflessioni su alcune pronunce ex articolo 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori – Il saggio prende spunto da quattro recenti decisioni giudiziali che hanno fatto applicazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, nella versione successiva alla riforma Fornero, per toccare questioni interpretative particolarmente spinose in tema di licenziamento disciplinare, discriminatorio, contra legem e intimato verbalmente. Le criticità interpretative della nuova disciplina dei licenziamenti individuali sembrano spingere la prima giurisprudenza a fare un uso piuttosto generoso e “continuista” del rimedio reintegratorio.


Matteo Corti New Forms of Reinstatement: Some Reflections on Recent Case Law Decisions pursuant to par. 1, Art. 18 of the Workers’ Statute

This paper considers four recent rulings in relation to par. 1, Art. 18 of the Workers’ Statute, following the amendments introduced by Act No. 92/2012. Emphasis is given to some problematic interpretations of the regulations governing unfair disciplinary and discriminatory dismissals that are notified orally. The most critical aspects concern the provisions relating to individual dismissals, as recent case law makes continual reference to reinstatement as a possible remedy.


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Orsola Razzolini Perché avviare una riflessione su piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale


Perché avviare una riflessione su piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale – L’A. si interroga sulla riconducibilità del piccolo imprenditore al lavoro autonomo, esaminandone alcune possibili proiezioni applicative. In primo luogo, viene suggerita una possibile rilettura degli artt. 2222 e 2083 c.c., in base alla quale la nozione di lavoro autonomo ricomprenderebbe, oltre al lavoro intellettuale, il lavoro esclusivamente e prevalentemente personale, quest’ultimo associabile alla figura del piccolo imprenditore. Vengono quindi analizzati alcuni profili applicativi di tale ipotesi con riferimento, in particolare, all’interpretazione degli artt. 69, comma 1, e 69-bis, del d.lgs. n. 276/2003. Si propone infine una riflessione sull’opportunità di distinguere, da un lato, fra lavoro prevalentemente ed esclusivamente personale specialmente in ambito previdenziale e, dall’altro lato, fra piccolo imprenditore con o senza committente principale. Quest’ultima ipotesi pone il diritto del lavoro dinanzi a dimensioni e pro-spettive inedite, ma al centro dell’agenda europea degli ultimi anni.


Orsola Razzolini Why starting a debate about small entrepreneurs and predominantly personal work

The paper considers the legal qualification of small entrepreneurs as self-employed workers and its possible impact. First, it is suggested an interpretation of Articles 2222 and 2083 of the Italian civil code whereby the legal concept of self-employment encompasses the professional work, the exclusively and predominantly personal work. Some possible implications are then taken into account with particular regard to the interpretation of Articles 69, par. 1, and 69-bis, Legislative Decree no. 276/2003. Last, it is underlined the need to distinguish between exclusively and predominantly personal work in the context of social security law, on the one hand, and between small entrepreneurs with or without a principal costumer/client, on the other. Particularly, in the latter case, labour law has to face to new challenges, at the core of the European Agenda of the last years.


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Stefano Giubboni Ancora sul regime di impugnazione dei contratti a termine


Ancora sul regime di impugnazione dei contratti a termine – Il c.d. collegato lavoro (l. n. 183/2010) e la legge Fornero (l. n. 92/2012) hanno modificato, da un lato, il regime di impugnazione del contratto a tempo determinato e, dall’altro, le conseguenze sanzionatorie derivanti dall’accertamento della nullità del termine. Ne deriva, dunque, che il contratto a tempo determinato che si assume viziato deve essere impugnato, in via stragiudiziale, entro 120 giorni dalla sua scadenza e il relativo deposito del ricorso innanzi al giudice del lavoro deve avvenire entro i successivi 180 giorni. Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di conversione del contratto illegittimo, al lavoratore spetta un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ebbene, ricostruita la cornice normativa, l’A. sostiene che l’interpretazione letterale delle disposizioni, oltre che il rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, inducono ad escludere che il descritto regime impugnatorio – previsto nei casi di illegittimità ex artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 – possa applicarsi anche nelle (non contemplate) ipotesi di violazione degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 368/2001. Queste ultime sono, invero, illegittimità connotate da un peculiare disvalore, relative ad assunzioni effettuate in violazione di precisi divieti, stabiliti a protezione di interessi qualificati sul piano costituzionale e comunitario, che il legislatore ha ritenuto di dover sottrarre a qualunque onere impugnatorio (es. divieto di assumere a termine in sostituzione di lavoratori in sciopero; violazione dei limiti alle successioni di contratti a termine, etc.). L’A. sostiene, inoltre, che il c.d. “decreto Milleproroghe” (d.l. n. 225/2010), nel posticipare gli effetti del sopra descritto regime impugnatorio al 31 dicembre 2011, abbia inteso riferirsi non soltanto ai licenziamenti, ma anche alle impugnazioni dei contratti a termine. Infine, il saggio si conclude con alcune riflessioni in tema di applicabilità delle novità di cui alla l. n. 92/2012 al lavoro pubblico.


Stefano Giubboni Further notes on the procedures to challenge the validity of fixed-term contracts

The so-called Collegato Lavoro (Law No. 183/2010) and the Fornero law (Law No. 92/2012) modified, on the one hand, the procedures to challenge the validity of fixed-term contracts and, on the other, the sanctions imposed in the case a contract is deemed invalid. According to these changes, a fixed-term contract should be contested within 120 days from its termination and appeal should be filed before Court within the following 180 days. As for sanctions, in the event of a conversion of the contract, the employee is entitled to a comprehensive compensation, ranging between a minimum of 2.5- and a maximum of 12-month pay on the basis of the worker’s last payroll. After an overview of the regulatory framework, the Author argues that from a literal interpretation of the provision and in the light of EU regulation, it follows that the described procedures – that apply in cases of violations as laid down in Art. 1, 2 and 4 of Legislative Decree No. 368/2001 – cannot be applied for violations as per Art. 3 and 5 of Legislative Decree No. 368/2001, being the latter cases not expressly provided by the law. These include particularly gross violations that breach special prohibitions introduced to protect constitutional and community rules and for which the law does not admit any challenge procedure (e.g. hiring fixed-term workers to replace workers on strike; exceeding the maximum number of fixed-term contracts that can be concluded with the same worker, and so on). The Author also claims that Decree Law No. 225/2010, by postponing the enforcement of the above-mentioned procedure to 31 December 2011, referred not only to layoffs, but also to challenge procedures. Finally, the paper concludes with some comments on the enforceability of the rules laid down in Law No. 92/2012 relating to employment in the public sector.


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Giuseppe Ludovico La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale


La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale – Con la comparsa del danno biologico nella responsabilità civile, i rapporti tra sistema risarcitorio e tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno subito alcune profonde alterazioni, sollevando in dottrina e giurisprudenza numerose questioni interpretative e applicative che ancora permangono nel dibattito. Le sentenze della Corte costituzionale del 1991 che hanno sollecitato l’inclusione del danno biologico nella copertura assicurativa, e il successivo intervento del legislatore che ha esteso la tutela previdenziale a questa fattispecie di danno, non hanno risolto i problemi di coordinamento tra le due discipline. Muovendo dalla funzione costituzionale dell’assicurazione obbligatoria e dalla più recente evoluzione della responsabilità civile, il contributo offre una rilettura critica dei principali orientamenti in materia della dottrina e della giurisprudenza.


Giuseppe Ludovico The employee between compensation for damage and protection: the issue of the differential damage

Since the health damage has been part of the liability, the relationship between the compensation system and insurance system against work-related injuries are deeply changed, raising a lot of problems which scholars and case law are trying to solve. Neither the Constitutional Court decisions of 1991, which strongly suggested to provide a social insurance to cover the health damage, nor the legal provision which did it, could settle the matter of coordination between the two regulations. This essay focuses on the constitutional role of the social insurance and offers a critical review of the literature and case law.


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