Francesco Santoni Le metamorfosi dello sciopero politico nella società pluralistica


L’A. affronta il tema dello sciopero politico con particolare riferimento ai profili della c.d. metamorfosi dei conflitti collettivi e della legittimità delle azioni sindacali contestative con finalità essenzialmente politiche, anche alla luce delle molteplici forme di mobilitazione dei gruppi sociali organizzati. In primo luogo, l’A. ricorda la distinzione interpretativa, definita “prudente”, tra sciopero politico-puro e sciopero economico-politico, fornita dalla Corte costituzionale, evidenziando come, diversamente, il legislatore nel regolare lo sciopero, in particolare nei servizi pubblici essenziali, non abbia invero tenuto in debito conto le indicazioni fornite dalla stessa Corte. Rileva sempre l’A. che la l. n. 146/1990 ha essenzialmente regolato i conflitti per così dire riconducibili per lo più a rivendicazioni di natura contrattuale e che l’unica indicazione normativa, presente nella l. n. 146/1990, riferibile ad una rivendicazione con finalità meramente politiche, è costituita dalla disposizione che regola i casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Così facendo, secondo l’A., alla distinzione sciope-ro politico-economico e sciopero politico-puro si aggiunge la definizione di sciopero in difesa dell’ordine costituito, connotato da una esplicita finalità di sostegno alle stesse strutture governative e parlamentari. In sostanza così facendo si conferma la c.d. metamorfosi dello sciopero politico, caratterizzata dal capovolgimento dell’originaria prospettiva della sua funzione meramente contestativa, e ciò in quanto il diritto al conflitto viene così considerato non tanto nella forma di una possibile resistenza dei lavoratori nei confronti del potere costituito, quanto, invero, uno strumento per la partecipazione istituzionale del sindacato e dei lavoratori al sostegno dell’azione legislativa e di governo dello Stato. Sempre l’A. si sofferma poi sull’estensione del riconoscimento del diritto di autotutela anche ai piccoli esercenti industrie e commerci senza lavoratori alle proprie dipendenze, per rimarcare il superamento della concezione tradizionale dello sciopero come strumento di autotutela in funzione rivendicativa di interessi meramente contrattuali. Infine l’A. è poi tornato sul tema della titolarità, individuale o collettiva, del diritto di sciopero, chiarendo che l’ordinamento giuridico riconosce e garantisce i comportamenti conflittuali in capo ai soggetti che concretamente lo esercitano e che quindi titolare del diritto non può che essere l’autore di quello stesso comportamento, essendo peraltro colui che direttamente ne sopporta le conseguenze sul piano contrattuale ed extracontrattuale.


Francesco Santoni The Metamorphosis of Political Strikes in a Pluralistic Society

The author addresses the issue of political strikes, with special reference to the changes taking place in collective labour disputes and the legitimacy of industrial action for political purposes, primarily in the light of the various forms of mobilization which characterised organized social groups. First, the paper points to the distinction between pure political strike and economic-political strike provided by the Constitutional Court – which is defined by the author as “prudent”. In this sense, the regulation governing the right to strike – above all in the essential public services – seems to disregard the distinction laid down by the Courts. In the author’s words, Act No. 146/1990 mainly regulates those disputes arising from contractual claims, while the only reference to political claims can be found in the provision governing cases of absence from work in defence of the constitutional order or as a form of protest for events threatening workers’ life and safety. A point is made that in addition to the distinction between economic-political and pure political strikes, a new form of strike should be considered – i.e. that in defence of the established order – which openly supports the action taken by both Government and Parliament. This aspect is illustrative of the changes undergone by political strikes, for a reversal of its original function is currently underway. Indeed, the right to organise is no longer viewed as workers’ resistance against the ruling power, but rather as a tool to ensure the participation of trade unions and workers in law and decision-making. Subsequently, the focus turns to extending the right to self-representation to individual entrepreneurs with no employees in the manufacturing and trade sectors, in order to overcome the traditional view of strikes as a means to defend contractual interests on an exclusive basis. Finally, the author questions whether the right to strike is a collective or an individual one. In this sense, he makes a point that the law usually acknowledges this right to those who effectively exert it. As a result, the right holder will be the one to be subject to both contractual and non-contractual liability as a result of his/her conduct.

 

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