Barbara de Mozzi Contratto collettivo gestionale e costituzione di RSA: problemi vecchi e nuovi



Si affronta il tema della rilevanza della sottoscrizione, o della partecipazione alla negoziazione, di un contratto collettivo c.d. “gestionale” applicato in azienda, ai fini della costituzione di RSA, prima e dopo il dictum di C. cost. n. 231/2013. Muovendo dalla affermazione che solo la stipulazione (oggi, la negoziazione) di un contratto collettivo “a contenuto normativo” attesti la effettiva rappresentatività del sindacato, ai fini della costituzione di RSA, e depurato il dibattito sul contenuto normativo o no del contratto gestionale ai fini della costituzione di RSA dai condizionamenti derivanti dalla diversa questione della sua efficacia soggettiva, si sostiene che, nell’ambito dei contratti gestionali, avrebbero contenuto normativo (e dunque sarebbero rilevanti ai fini della costituzione di RSA) solo quelli diretti a condizionare l’esercizio di poteri datoriali con incidenza diretta sui rapporti di lavoro, con riferimento non già a specifiche situazioni (ad esempio di crisi) in atto, bensì con effetto durevole, in relazione ad una serie aperta di rapporti di lavoro, senza il diaframma di un atto amministrativo. Si ritiene che, alla luce dell’attuale assetto normativo, il requisito della “partecipazione” di un sindacato “alla negoziazione” del contratto collettivo applicato in azienda non possa dipendere dall’accreditamento datoriale o dal riscontro caso per caso della effettiva rappresentatività del sindacato stesso il quale abbia presentato la propria piattaforma in rappresentanza dei lavoratori, per la negoziazione di istituti non marginali del rapporto di lavoro, e si concorda sulla critica, da altri evidenziata, della difficoltà di enucleare dalla pronuncia della Corte un criterio distintivo valido a dirimere le future controversie nelle quali il sindacato, in ipotesi rappresentativo, resti escluso dalle trattative, prospettando come inevitabile un’ulteriore questione di costituzionalità.


Barbara de Mozzi Special forms of Collective Agreements and Plant-level Union Structures: Old and New Problems

Taking as its starting point Ruling No. 231/13 of the Constitutional Court, this paper reasserts the importance of company-level bargaining and of special forms of collective agreements(so-called contratto collettivo gestionale) which narrow down the employer’s powers at the time of establishing plant-level union structures. Putting aside the debate on the regulatory nature of these collective agreements and the issues arising from their applicability, the main assumption is that only the conclusion of collective agreements which include normative provisions can ensure effective trade union representation at company level. For this reason, this paper argues that only those collective agreements intended to limit the powers of employers with regard to individual employment relationships have a normative function and therefore would be relevant for the purposes of establishing plant-level union structures. This is because they apply to a series of employment contract types for which administrative procedures are not needed. In the light of the current regulatory framework, the scope for unions to join the company-level collective bargaining cannot depend on the employer’s will or on a case-by-case evaluation of the union representatives who bargain important terms of employment on behalf of workers. Finally, the author shares the position of those who point out the difficulties to draw on the Court decisions to identify the criteria to settle future disputes in which union representatives are excluded from the negotiation process, inevitably posing questions in terms of constitutionality.


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