ESTRATTO IN ITALIANO Dopo aver inquadrato il ruolo che gli Enti bilaterali hanno assunto nel sistema di relazioni industriali italiane, nella ricerca (svoltasi nel periodo compreso tra il mese di giugno 2010 e il mese di giugno 2011) si compie un’analisi della natura giuridica e dei profili organizzativi e strutturali di tali organismi a composizione paritetica. La finalità del lavoro è quella di verificare se la strutturazione di organismi bilaterali moderni possa essere una soluzione a diverse criticità del settore della pesca. Gli Enti bilaterali, anche attraverso l’ausilio di una legislazione promozionale, sono oggi chiamati a surrogare e colmare le storiche lacune dell’attuale sistema di protezione sociale. Alle tradizionali funzioni di carattere mutualistico, assistenziale e previdenziale previste dai contratti collettivi, vengono adesso affiancati anche compiti di gestione e di regolamentazione del mercato del lavoro. Agli organismi bilaterali è infatti demandata la gestione dei servizi di informazione, orientamento, consulenza e assistenza alla mobilità in ingresso e in uscita, oltre che l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (art. 6, co. 3 d.lgs. n. 276/2003). Un ulteriore campo all’interno del quale gli Enti bilaterali sono chiamati ad operare riguarda la materia dei contratti a contenuto formativo, in cui tali enti rivestono da tempo una posizione di primo piano per le competenze loro riconosciute dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione, sia statale che regionale. In particolare per quanto riguarda la formazione professionale iniziale e continua, con la gestione dei fondi interprofessionali per la formazione e la regolazione dell’apprendistato e del contratto di inserimento. Altra funzione attribuita agli Enti attiene all’attività di certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità e congruità contributiva mediante il rilascio del Durc, oltre che ad una funzione conciliativa in materia di controversie di lavoro (artt. 76 e ss d.lgs. n. 276/2003). Recenti interventi legislativi hanno, altresì, riconosciuto a tali organismi la potenzialità organizzativa e, soprattutto, la competenza tecnica, per svolgere un’azione significativa ed incisiva di sostegno al sistema delle imprese al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 51 d.lgs. n. 106/2009). Inoltre, il legislatore ha previsto, in attesa di una riforma sistematica degli ammortizzatori sociali, un coinvolgimento diretto degli Enti bilaterali, in connubio con il soggetto pubblico, nella erogazione del trattamento di disoccupazione nei settori in cui non trova applicazione la disciplina della cassa integrazione (art. 19 l. 2/2009). Quindi, attraverso un’analisi delle prerogative assegnate agli Enti, si è compiuta in questa ricerca una ricognizione dello stato di attuazione del d.lgs n. 276/2003, con l’obiettivo di verificare quale sia stato il grado di pervasività che il modello disegnato dal legislatore ha avuto nel settore della pesca e quale sia stata – e quale sarà - la capacità degli enti operanti in tale settore di coltivare tale opportunità. Certamente l’intero settore potrà trarre vantaggio dall’evoluzione delle prime esperienze bilaterali già presenti in organismi bilaterali moderni, coerenti col disegno legislativo del 2003 e capaci di rispondere ad alcune di quelle domande che gli attori datoriali e sindacali da anni pongono anche al soggetto pubblico.