n. 3/2012
Antonio Vallebona L’ingiustificatezza qualificata del licenziamento: fattispecie e oneri probatori
L’A. esamina le ripercussioni, sostanziali e processuali, avutesi nell’ordinamento a seguito dell’introduzione, con la l. n. 92/2012, della nozione di ingiustificatezza qualificata quale via di accesso alla tutela reale. Quest’ultima è prevista, oltre che per i licenziamenti vietati o viziati formalmente (art. 18, commi 1-3) oppure per una inidoneità inesistente o per un comporto di malattia non scaduto (art. 18, comma 7), solo nei tre casi di ingiustificatezza qualificata tipizzati dalla legge, tutti indicativi di una ingiustificatezza macroscopica equivalente al “torto marcio” del datore di lavoro, che abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, appunto nella consapevolezza del proprio torto (art. 96 c.p.c.). L’A. esamina puntualmente le due vie alternative di accesso alla tutela reale in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ossia: «insussistenza del fatto contestato» oppure quando «il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili» (art. 18, comma 4). Particolare attenzione viene poi dedicata alla ingiustificatezza qualificata nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la quale si configura nella «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento» (art. 18, comma 7). Infatti, l’A. evidenzia chiaramente la peculiarità di questa fattispecie data dal fatto che, in tale caso, l’ingiustificatezza qualificata non è sufficiente per l’accesso alla tutela reale, ma costituisce solo il necessario presupposto per l’eventuale esercizio in tal senso della equità integrativa del giudice. L’ingiustificatezza qualificata diviene, quindi, un’extrema ratio, affidata ad un duplice concorrente vaglio giudiziale, da effettuare in ossequio alla ratio della riforma. L’A. conclude analizzando dettagliatamente la ripartizione dell’onere della prova, nelle tre ipotesi di ingiustificatezza qualificata descritte, nonché le conseguenze legate agli oneri probatori.