Roberto Romei La somministrazione di lavoro dopo le recenti riforme


L’A. prende in considerazione i più recenti interventi legislativi sino alla Riforma Fornero sull’istituto della somministrazione di lavoro e osserva come la l. n. 92/2012 ha introdotto, analogamente a quanto previsto per il contratto a tempo determinato, un’ulteriore ipotesi di acausalità, consentendo il ricorso alla somministrazione a termine nell’ipotesi di primo rapporto di lavoro, senza l’obbligo di specificare nel contratto le ragioni giustificatrici. Secondo l’A. il legislatore ha mostrato, quindi, di accogliere in certa misura l’equiparazione tra contratto a termine e contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato allorché ha esteso ad entrambi la possibilità di un primo contratto acausale, stabilendo poi che entrambi concorrono al compimento del tetto dei 36 mesi per l’acquisizione del diritto del lavoratore ad essere assunto a tempo indeterminato. Tuttavia, l’A. evidenzia che, dalla disamina del contesto comunitario e nazionale, non mancano elementi per una loro differenziazione. L’analisi prosegue con l’esame della giurisprudenza in tema di somministrazione di lavoro, mettendo in luce la questione concernente le tecniche e le modalità del controllo giudiziale sulla sussistenza delle ragioni legittimanti il ricorso alla somministrazione. L’A. conclude mettendo in evidenza, altresì, che la legge introduce delle ipotesi in cui è consentito concludere un contratto di somministrazione a termine o a tempo indeterminato senza specificare le ragioni che ne sono alla base o al di fuori delle ipotesi, per la somministrazione a tempo indeterminato, previste dall’art. 20 del d.lgs. n. 276/2003. In alcune ipotesi una siffatta possibilità è ancorata al possesso da parte del lavoratore di alcuni requisiti soggettivi, come essere iscritto alle liste di mobilità o essere considerato lavoratore svantaggiato. Se nei casi che si sono sopra esaminati la somministrazione è ammessa in ragione delle caratteristiche soggettive del lavoratore, nella recentissima ipotesi prevista dall’art. 1 della l. n. 92/2012 la possibilità di concludere una somministrazione a termine acausale dipende dalla condizione sia del lavoratore sia dell’impresa utilizzatrice, che non debbono mai avere avuto rapporti di lavoro. Accanto alle ipotesi in cui è consentita la conclusione di un contratto di somministrazione lavoro acausale in ragione delle condizioni soggettive del lavoratore o di quest’ultimo e l’utilizzatore, la legge prevede anche delle ipotesi in cui la acausalità sia slegata da requisiti soggettivi e sia collegata solo ad esigenze previste dalla contrattazione collettiva.


Roberto Romei Agency Work after Act No. 92/2012

This paper provides an overview of the amendments made to agency work subsequent to the passing of Act No. 92/2012 (the Monti-Fornero Reform), pointing out that – in line with what happens with fixed-term employment contracts – the initial employment contract between a temporary work agency and a worker can be concluded without requiring justification. In the Author’s view, to some extent the legislation seems to place fixed-term employment on the same footing as agency work, for both types of contract can be used without requiring justification. Another feature which is common to both contractual schemes is that workers who operate under these contractual arrangements for more than 36 months will acquire the right to be hired on open-ended contracts. However, on close inspection, a number of differences between the two forms of employment may be identified, particularly considering the European context. The paper goes on to investigate relevant case law, and to analyse matters concerning the legal procedures to assess the reasons to resort to agency work. In conclusion, the Author argues that – pursuant to Act No. 92/2012 – there are a number of cases in which agency work can be used to resort to either fixed-term or open-ended employment relationships without providing a justification, with some of them already envisaged by Art. 20 of Legislative Decree No. 276/2003. This is particularly the case of workers who are likely to be made redundant or included in more disadvantaged groups. In contrast with the previous provisions, the Monti-Fornero Reform specifies that the conclusion of fixed-term agency contracts without a justification, for the first time, will take account of the needs of both parties – not only those of the worker – and in some instances, the outcome of collective bargaining.
 

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