Trib. Roma 20 giugno 2020, n. 12525
Per quanto concerne i casi rientranti nel campo d’applicazione dell’articolo 39, d.l. 18/2020, la valutazione in merito alla compatibilità del lavoro agile con lo svolgimento della prestazione lavorativa deve essere fatta avendo riguardo alla specifica attività svolta. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare l’incompatibilità delle mansioni del lavoratore preso in considerazione con il lavoro agile.
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