OSSERVATORIO ADAPT
SMART WORKING
OSSERVATORIO ADAPT
SMART WORKING
L’Osservatorio ADAPT sullo Smart Working si costituisce a partire dal 2015 al fine dell'approfondimento della tematica dal punto di vista del diritto del lavoro e del diritto delle relazioni industriali.
Il gruppo di lavoro si è concentrato sull'analisi ed il commento delle discipline rilevanti che negli anni hanno interessato il lavoro agile, anche attraverso la raccolta e lo studio della contrattazione collettiva nazionale e aziendale. Tale lavoro di ricerca ha portato tanto alla produzione di articoli e saggi sulla tematica (che abbiamo qui raccolto per una più facile fruibilità), quanto ad attività di formazione finalizzate al fundraising delle borse di studio ADAPT, nell’ambito delle quali la conoscenza della materia si è arricchita attraverso gli spunti provenienti dal confronto con gli operatori del diritto del lavoro.
In questa pagina, oltre alle pubblicazioni rilevanti in materia di lavoro agile, le diverse sezioni sono dedicate alla normativa tempo per tempo vigente e alla banca dati riservata dove viene raccolta – ai fini della successiva analisi – la contrattazione rilevante in materia, base fondamentale per l’attività di ricerca e di analisi del gruppo di lavoro.
Disciplina normativa per il lavoro agile nel settore privato
Disciplina relativa al diritto alla disconnessione
Disciplina relativa alla Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
Direttiva in materia di telelavoro e lavoro agile nella Pubblica Amministrazione
Attuazione dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021, recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
Proroga della disciplina relativa al lavoro agile “semplificato” nella PA fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi
Proroga del diritto al lavoro agile per i lavoratori c.d. "fragili", in vigore fino a marzo 2023.
Priorità nell’accoglimento delle richieste di lavoro agile per i lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorative, nonché per i lavoratori immunodepressi e familiari conviventi con persone immunodepresse (norma non sottoposta a termine)
Lavoro agile svolto dall’Italia per un’azienda estera
Imponibilità dei rimborsi spese
Imponibilità dei rimborsi spese
Imponibilità dei buoni pasto
Istruzioni operative relative all'obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Decreto in materia di agevolazioni per la contrattazione di produttività
Protocollo siglato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalle principali parti sociali italiane
Patto siglato il 10 marzo 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Pubblica Amministrazione, CGIL, CISL, UIL
Ai sensi dell’articolo 87, comma 3, del decreto legge n. 81 del 2020, è illegittima l’imposizione della fruizione delle ferie maturate durante l’anno in corso (2020) per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, riferendosi la norma unicamente alle “ferie pregresse”. L’utilizzo delle ferie e degli altri istituti indicati dall’articolo menzionato da parte delle amministrazioni è peraltro subordinata all’impossibilità di ricorrere allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
Per quanto concerne i casi rientranti nel campo d’applicazione dell’articolo 39, d.l. 18/2020, la valutazione in merito alla compatibilità del lavoro agile con lo svolgimento della prestazione lavorativa deve essere fatta avendo riguardo alla specifica attività svolta. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare l’incompatibilità delle mansioni del lavoratore preso in considerazione con il lavoro agile.
I buoni pasto non sono dovuti ai dipendenti che svolgano la prestazione in lavoro agile, dal momento che gli stessi, non costituendo un elemento della retribuzione, non rientrano nella nozione di trattamento economico e normativo che, ai sensi dell’art. 20 della L. 81/2017, deve essere riconosciuto in regime di smart-working .
Per quanto concerne i casi rientranti nel campo d’applicazione dell’articolo 39, d.l. 18/2020, la valutazione in merito alla compatibilità del lavoro agile con lo svolgimento della prestazione lavorativa deve essere fatta avendo riguardo alla specifica attività svolta. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare l’incompatibilità delle mansioni del lavoratore preso in considerazione con il lavoro agile.
Per quanto concerne i casi rientranti nel campo d’applicazione dell’articolo 39, d.l. 18/2020, la valutazione in merito alla compatibilità del lavoro agile con lo svolgimento della prestazione lavorativa deve essere fatta avendo riguardo alla specifica attività svolta. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare l’incompatibilità delle mansioni del lavoratore preso in considerazione con il lavoro agile.
Il datore di lavoro, accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore, tantomeno laddove vi siano titoli di priorità legati a motivi di salute.
Da ciò deriva che una volta accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, il datore non può imporre al dipendente, in maniera irragionevole o immotivata, la sostitutiva fruizione delle ferie.
A) OPEN ACCESS
B) ALTRE PUBBLICAZIONI
Documentazione riservata ai ricercatori ADAPT e ai partecipanti ai percorsi formativi.
Per informazioni scrivere a: formazione@adapt.it
Webinar ADAPT 2020
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